Il disconoscimento della conformità della riproduzione fotografica
23 Gennaio 2018
Massima
Laddove il fatto allegato attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, l'onere di disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. della conformità della riproduzione fotografica al fatto e alle cose rappresentate sorge solo ove la riproduzione rappresenti non solo le circostanze di luogo ma anche quelle di tempo. Il caso
Tizio convenne dinanzi al tribunale la Provincia chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta dal proprio motociclo causata dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale. Il tribunale rigettò la domanda e Tizio propose appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'appello rigettò il gravame evidenziando che la buca che avrebbe determinato il sinistro non era presente alla data in cui lo stesso si era verificato ed era stata perciò artatamente creata in data successiva e quindi fotografata. Osservò in particolare che la riproduzione fotografica, sulla quale non compariva la data in cui la stessa era stata scattata, non poteva provare (con efficacia di prova legale) né tale data, né la data cui risaliva il fatto rappresentato, anche se ciò fosse stato affermato dal difensore all'atto della produzione della fotografia e tale affermazione non fosse stata contestata, e che il fatto non si poteva ritenere ammesso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per effetto della non contestazione in quanto, come affermato dal primo giudice, tale conclusione doveva escludersi per la totale irragionevolezza ed inoltre era stato contestato in sede di costituzione che fossero presenti nella sede stradale buche. Tizio proponeva ricorso in Cassazione criticando la sentenza di secondo grado per non aver riconosciuto l'efficacia di piena prova della riproduzione fotografica quale effetto del mancato disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. e deduceva, in particolare, l'irrilevanza della circostanza che dalla fotografia non emergesse la data in quanto la conformità della stessa al fatto rappresentato, sotto il profilo dell'elemento cronologico, deriverebbe dalla allegazione. La questione
La questione esaminata dalla Cassazione afferisce all'onere incombente su chi intende procedere al disconoscimento di una riproduzione fotografica. Le soluzioni giuridiche
È noto che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8682; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1998, n. 6322). Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha delineato l'efficacia probatoria della riproduzione fotografica con riferimento alle circostanze di tempo in cui si sarebbe verificato il fatto allegato, nonché l'onere incombente su chi intende procedere al suo disconoscimento. I Giudici di legittimità hanno evidenziato che, laddove l'allegazione del fatto costitutivo abbia ad oggetto non solo le circostanze di luogo ma anche quelle di tempo, perché la riproduzione abbia valenza probatoria dalla stessa deve emergere anche il dato temporale. In siffatta ipotesi, soltanto ove la riproduzione fotografica rappresenti non solo le circostanze di luogo ma anche quelle di tempo, sorgerà per la controparte l'onere di disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c.. Osservazioni
L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche(nel cui novero rientrano le fotografie) è subordinata al mancato disconoscimento, da parte di colui contro il quale esse vengono prodotte, della conformità delle stesse ai fatti ed alle cose rappresentate. I Giudici di legittimità hanno all'uopo chiarito che il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1033; Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117). Inoltre, al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio, il disconoscimento deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9526). Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche non ha tuttavia gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2001, n. 11445). La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, che non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite (Cass. civ., sez. lav., 8 maggio 2007, n. 10430).
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