Nulla la notifica se l'ufficiale giudiziario dimentica di “flaggare” il modello

Redazione scientifica
23 Gennaio 2018

La speciale forma di notificazione prevista dall'art. 140 c.p.c. è consentita solo quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità.

Il caso. Veniva proposta opposizione al giudice di pace di Genova contro l'ordinanza con la quale era stato ingiunto il pagamento di sanzione amministrativa a seguito dell'emissione di assegno bancario privo di provvista, perché, sosteneva l'opponente, antecedente all'emissione dell'ordinanza non gli era stato contestato l'illecito mediante notificazione degli estremi della violazione. Il giudice accoglieva l'opposizione. La Prefettura di Genova, che in sede di costituzione aveva allegato la notificazione del verbale eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., interponeva appello. Il tribunale, in sede di verifica della ritualità della notifica, confermava quanto sostenuto dall'opponente.

La prefettura ricorre in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c..

Le regole della notificazione… Il Collegio, ribadendo i propri dicta in materia di notificazioni, afferma che, la speciale forma di notificazione prevista dall'art. 140 c.p.c. è consentita solo quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità (cfr. Cass. civ., n. 16899/2007).

E ancora che, il ricorso alla procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 20098/2009).

…in caso di irreperibilità o rifiuto di chiedere la copia. Nel caso di specie, la relata redatta dal messo notificatore era estremamente equivoca, in quanto la formulazione adottata era assolutamente inidonea ad attestare l'esistenza di uno dei presupposti legittimanti la notificazione ex art. 140 c.p.c..

Per tale motivo, la Suprema Corte recepisce quanto sostenuto dal controricorrente nell'affermare che «la circostanza che la relazione di notificazione indichi tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto equivale a non indicarne nessuna» e rigetta il ricorso.

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