Chiusura anticipata dell'esecuzione in caso di valore dell'immobile inferiore a 20.000,00 euro
23 Gennaio 2018
Quando il valore dell'immobile è inferiore a 20.000,00 euro si può chiedere l'”annullamento” dell'esecuzione?
La questione posta si correla al disposto dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., rubricato “Infruttuosità dell'esecuzione forzata”, per il quale quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. Tale norma è stata introdotta dall'art. 19 del d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014, ed ha attribuito espressamente il potere al giudice d'ufficio di disporre d'ufficio la chiusura delle procedure esecutive cc.dd. antieconomiche. In concreto ciò si traduce nella possibilità, per il giudice, di rigettare l'istanza di vendita del creditore e, per converso, di accogliere una richiesta del debitore di non disporre detta vendita. Incerti sono peraltro, attesa le genericità dello stesso art. 164-bis disp. att. c.p.c., i presupposti in presenza dei quali il giudice dell'esecuzione può decidere di disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva. Due le tesi principali che sono state espresse in proposito. In particolare, secondo un primo orientamento interpretativo, il giudice dell'esecuzione non potrebbe fare applicazione della predetta norma tutte le volte che una parte del credito azionato, anche minima, sarebbe ricavabile, non potendosi il giudice sostituire alla valutazione del creditore circa la convenienza della procedura esecutiva. Per altra posizione, invece, l'esercizio del potere discrezionale del giudice dell'esecuzione di disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva sarebbe precluso anche nell'ipotesi in cui, avendo riguardo ai costi necessari per la prosecuzione della procedura e quindi per l'espletamento di nuove vendite (ad esempio, costi di pubblicità e compenso spettante al delegato alle vendite), alla probabilità di liquidazione del bene ed al presumibile valore di realizzo, si accerti che almeno le spese sostenute dal creditore procedente possano essere recuperate dal creditore procedente. In generale, venendo specificamente alla risposta del quesito prospettato, la prassi dei tribunali è quella secondo cui, in ogni caso, a prescindere dall'impostazione generale prescelta in ordine alla latitudine del potere in questione del giudice dell'esecuzione, la possibilità di disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva viene valutata soltanto quando il bene pignorato ha raggiunto, attraverso i successivi esperimenti di vendita, un valore pari o inferiore ad euro 20.000,00.
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