Momento perfezionativo del pignoramento e calcolo del termine per il deposito dell’istanza di vendita

24 Gennaio 2018

Sebbene il pignoramento rivesta il carattere di fattispecie a formazione progressiva, affinché possa ritenersi rispettato il termine per la presentazione dell'istanza di vendita occorre avere riguardo al momento in cui l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore.
Massima

Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dalla data di notificazione dell'atto, sicché è da tale momento che va calcolato il termine di cui all'art. 497 c.p.c. per la presentazione dell'istanza di vendita, essendo la ratio della norma quella di limitare nel tempo il vincolo sui beni oggetto di pignoramento. Pertanto, anche ragioni sistematiche inducono a ritenere che il termine in questione debba decorrere dalla data di imposizione di quel vincolo (i.e. dalla data della notificazione e contestuale ingiunzione dell'atto di pignoramento), piuttosto che dalla data della trascrizione.

Il caso

Proposta istanza di vendita dal creditore, l'esecutato proponeva avverso di essa opposizione agli atti chiedendone l'annullamento e la conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento, essendo l'istanza stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 497 c.p.c..

Contestualmente e sempre sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del pignoramento, agiva in separazione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. il terzo acquirente dell'immobile pignorato, onde ottenere l'accertamento dell'opponibilità del proprio acquisto ai creditori.

La questione

Riqualificata l'opposizione agli atti esecutivi quale mera eccezione di estinzione del processo esecutivo, sul presupposto che l'inefficacia del pignoramento configura una ipotesi di estinzione per inattività del processo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., e ricondotta l'opposizione proposta dal terzo acquirente nell'alveo delle facoltà di sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, allo scopo di evitare da un lato, di snaturare l'oggetto del giudizio previsto dall'art. 619 c.p.c. e dall'altro, di «sottrarre alle sue forme proprie il provvedimento di estinzione, creando un sistema di rimedi paralleli», il tribunale di Monza prende posizione sulla questione concernente il momento perfezionativo del pignoramento immobiliare ai fini del rispetto del termine per il deposito dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale adito, pur configurando il pignoramento immobiliare come una fattispecie a formazione progressiva, afferma che dalla mera notificazione dell'atto e contestuale ingiunzione sorgono effetti autonomamente rilevanti quali, in particolare, l'indisponibilità del bene e l'inizio del processo esecutivo, richiamando a tale fine un risalente arresto della Cassazione secondo il quale, «dopo la notifica del pignoramento, l'ufficiale giudiziario deve depositare l'atto nella cancelleria del tribunale competente, quasi a sancire, attraverso l'inserimento di esso nel fascicolo dell'esecuzione, l'esistenza giuridica del vincolo processuale» (Cass. civ., n. 575/65).

Osserva, inoltre, che la ratio del termine previsto dall'art. 497 c.p.c. è quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento, per cui per ragioni sistematiche deve ritenersi che il termine vada computato non dalla data di trascrizione dell'atto, ma da quella precedente di notificazione e contestuale ingiunzione. L'orientamento contrario, che àncora alla trascrizione la venuta ad esistenza del vincolo esecutivo, peraltro, non si concilia con la circostanza che la formalità rilevante ai fini del rispetto del termine di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c., nonché l'effetto di indisponibilità del bene sono tutti riconducibili al pignoramento notificato seppur non trascritto.

Ne segue che il termine di cui all'art. 497 c.p.c. decorre non già dalla data di trascrizione, sebbene da quella di notifica dell'atto di pignoramento.

Osservazioni

La decisione del tribunale rinverdisce l'antica disputa circa il momento perfezionativo del pignoramento immobiliare. La questione circa l'individuazione del momento in cui si considera perfezionato il pignoramento ha un'importanza vitale per molti profili, essendo determinante, non solo ai fini del calcolo del termine relativo all'istanza di vendita o assegnazione di cui agli artt. 501 e 567 c.p.c., ma anche: 1) per il rispetto del termine di cui all'art. 481 relativo alla cessazione di efficacia del precetto; 2) per quello di inefficacia di cui all'art. 497 c.p.c.; 3) per la determinazione della prevenzione tra più pignoramenti successivi, nonché 4) per l'individuazione del dies a quo per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Per un primo indirizzo, il pignoramento immobiliare si perfeziona con la notifica dell'atto al debitore, per cui la trascrizione ha un ruolo di mera integrazione della sua efficacia (Cass. civ., 27 marzo 1965, n. 525, in GC 1965, I, 1144, a mente della quale «il pignoramento è perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell'atto ed è da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali»; Cass. civ., 15 marzo 1974, n. 747, in FI 1974, I, 3395; Cass. civ., 16 settembre 1997, n. 9231, in FI 1998, I, 1969, nt. Boccagna).

Per un altro orientamento, la trascrizione ha natura costitutiva, per cui il pignoramento si intende perfezionato solo dopo il suo compimento (Cass. civ., 16 maggio 2008, n. 12429, secondo il quale il pignoramento semplicemente notificato sarebbe privo di rilevanza; Trib. Civitavecchia, 22 giugno 2010, REF 2011, 128 ss., nt. Risolo).

Più di recente, è prevalsa una terza corrente di pensiero intermedia rispetto alle due appena esaminate. Detto orientamento inquadra il pignoramento immobiliare come una fattispecie a formazione progressiva. In sostanza, «l'ingiunzione comporta la realizzazione di alcuni effetti preliminari immediati mentre la trascrizione, quale elemento necessario e conclusivo della fattispecie, concreta gli effetti “finali” e tipici del pignoramento» (Capponi, in Bove-Capponi-Martinetto-Sassani, L'espropriazione forzata, Torino, 1988, 422); anche la giurisprudenza più recente si è “allineata” a tale posizione, affermando che il pignoramento, pur componendosi dei due momenti processuali della notifica e della trascrizione, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, per cui lo stesso trova il suo momento perfezionativo nella trascrizione. Detta giurisprudenza, tuttavia chiarisce che dall'ingiunzione e quindi dalla notificazione sorgono effetti autonomamente rilevanti, quali, tra gli altri, l'inizio del processo esecutivo. Pertanto, il termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita decorre dalla notificazione e non dalla trascrizione (Cass. civ., 20 aprile 2015, n. 7998, in REF 2015, 529; in termini Cass. civ. 28 luglio 2017, n. 18758 che ha inoltre precisato che il termine di cui all'art. 497 va individuato per entrambe le parti nell'epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, non potendosi applicare in detta fattispecie il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica).

La decisione in commento, coerentemente, segue quest'ultimo (ormai maggioritario) indirizzo; se invero la decisione pare essere pienamente condivisibile, merita però di essere precisato che l'istanza di vendita può essere esaminata dal g.e., a condizione che il creditore trascriva il pignoramento; detta attività, infatti, perfeziona la fattispecie progressiva in cui si articola il pignoramento.

Guida all'approfondimento
  • Bove-Capponi-Martinetto-Sassani, L'espropriazione forzata, Torino, 1988, 422 ss.;
  • Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano, 2017 (e-book), 840.

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