Nessun risarcimento per la caduta a causa del ghiaccio sul marciapiede se il rischio era evidente

Redazione Scientifica
24 Gennaio 2018

Caduta a causa del ghiaccio sul marciapiede: se la danneggiata non dimostra di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, nessun risarcimento le è dovuto.

IL CASO Una donna cade a causa del ghiaccio presente sul marciapiede antistante il Palazzo Comunale e chiede al Comune il risarcimento dei danni patiti. Sia il Tribunale di Trento che la Corte territoriale rigettano la domanda attorea. La donna ricorre quindi in Cassazione, sulla base di quattro motivi, per ottenere il ristoro economico da parte dell'ente loca.

OBIETTIVA SITUAZIONE DI PERICOLOSITÀ? La Cassazione, nell'esaminare congiuntamente i motivi di ricorso, li ritiene in parte inammissibili ed in parte infondati. In particolare dichiara che la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo cui «in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato» (ex multis, Cass. civ., n. 11526/2017 e Cass. civ., n. 2660/2013).

SAREBBE BASTATA L'ORDINARIA DILIGENZA La situazione di pericolosità dovuta alla lastra di ghiaccio era visibile, e non tale da rendere la caduta molto probabile, né tanto meno inevitabile. La donna avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza: era infatti scivolata mentre dal marciapiede scendeva attraverso due scalini.

La Cassazione ritiene che la responsabilità della caduta sia attribuibile solo alla condotta della stessa danneggiata; dunque respinge il ricorso e condanna la donna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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