Omesso versamento: risponde tutto il c.d.a.

La Redazione
24 Gennaio 2018

Nei reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Nei reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Lo ha affermato la Cassazione Penale, nella sentenza n. 2741 depositata il 23 gennaio.

Il caso. Tre amministratori di una società a responsabilità limitata, indagati per il reato di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società, ricorrevano contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Lecco aveva disposto sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un ammontare corrispondente al profitto del reato. Lamentavano l'erronea estensione della responsabilità all'intero consiglio di amministrazione, quando l'unico artefice dell'omesso versamento sarebbe stato il legale rappresentante, presidente del c.d.a., che le aveva certificate e dichiarate.

Il reato di omesso versamento. La S.C. precisa, in primo luogo, che tutti i componenti del c.d.a. sono chiamati a rispondere del reato in esame, non in virtù dell'art. 40 cpv. c.p., dunque quali garanti del reato altrui, bensì quali destinatari diretti dell'obbligo di versamento.

La responsabilità dei singoli amministratori. Ove l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente, come nel caso di specie, ciascun amministratore è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni che impegnano la società, ex artt. 2475, comma 3, e 2257 c.c., e sono pertanto chiamati a rispondere delle loro condotte.

Il pagamento dell'obbligazione tributaria, insomma, può essere validamente effettuato da qualunque amministratore, senza che assuma rilevanza la suddivisione interna di competenze, la quale non è opponibile ai terzi e non limita in alcun modo la capacità del singolo amministratore di compiere atti estintivi delle obbligazioni.

La Cassazione afferma, dunque, che il riparto interno di competenze non limita né esclude il potere di ciascun amministratore, di compiere atti di ordinaria amministrazione di qualsiasi genere: la suddivisione ha natura esclusivamente organizzativa e interna, che non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società.

Di conseguenza, ben può essere disposto il sequestro sui beni di tutto il c.d.a.

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