Validità della claims made: altra rimessione alle Sezioni Unite

Redazione Scientifica
24 Gennaio 2018

La Terza Sezione della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1465 del 19 gennaio 2018, rimette nuovamente alle Sezioni Unite la questione di validità della clausola claims made.

IL CASO Il ricorso proposto alla Corte nel caso di specie pone il problema di stabilire se nell'assicurazione della responsabilità civile sia consentito alle parti ricomprendere nella nozione di sinistro, non solo ai fini del pagamento dell'indennizzo ma anche a tutti gli altri fini contrattuali, eventi differenti dalla mera causazione di un danno a terzi da parte dell'assicurato, come la circostanza che il danneggiato abbia chiesto il risarcimento all'assicurato-responsabile.

EFFETTI SULLA VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE La risposta a questo quesito comporta, secondo la Corte, effetti sulla validità della clausola claims made. Se alle parti di un contratto di assicurazione venisse negata la facoltà di ricomprendere nella nozione di sinistro eventi diversi dalla mera causazione di un danno da parte dell'assicurato, sarebbe conseguentemente necessario stabilire la meritevolezza delle clausole «non solo nella parte in cui escludano il diritto dell'assicurato all'indennizzo, ove la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato pervenga dopo la scadenza del contratto, ma anche nella parte in cui, stabilendo che per sinistro debba intendersi la richiesta di risarcimento pervenuta dall'assicurato, fanno sì che contenuto, misura e limiti del c redito indennitario dell'assicurato vadano determinati in base ai patti contrattuali vigenti al momento della suddetta richiesta, e non al momento della commissione dell'illecito da parte dell'assicurato».

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DAL TERZO DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO Secondo la Cassazione la clausola claims made è da ritenersi immeritevole di tutela quando esclude il diritto dell'assicurato all'indennizzo nel caso di richiesta di risarcimento pervenuta dal terzo dopo la scadenza del contratto.

SINISTRI SOLO FATTI PREVISTI EX ART. 1882 C.C. È opinione della Sezione semplice che non sia possibile elevare al rango di sinistri fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c., ovvero, nella rc, dall'art. 1917, comma 1, c.c.

IMMERITEVOLEZZA EX ART. 1322 C.C. La Terza Sezione suggerisce infine che nell'assicurazione contro i danni la clausola che stabilisca la spettanza , misura e limiti dell'indennizzo in base a condizioni contrattuali vigenti all'epoca della richiesta del risarcimento e non in base a quelle vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, sia da considerarsi sempre e comunque immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c.

La Corte rimette dunque gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite.

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