Smart working: le istruzioni operative dell'INAIL
24 Gennaio 2018
Introduzione
Al fine di conseguire il duplice obiettivo di incrementare la produttività del lavoro e di garantire una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, attraverso una nuova organizzazione flessibile dei tempi di lavoro, caratterizzata dalla disarticolazione della prestazione di lavoro, che viene resa in parte nei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, il legislatore ha introdotto il “lavoro agile” o “smart working”.
Si tratta di una diversa modalità di esecuzione di lavoro subordinato, a cui si applica un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda (art. 20, L. n. 81/2017), anche per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 23, L. n. 81/2017).
Per i dipendenti delle Amministrazioni statali che espletano una prestazione di lavoro agile (art. 18, comma 3, L. n. 81/2017), meritevoli della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono indennizzati mediante la cd. “gestione per conto” (art. 127, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), regolamentata con Decreto 10 ottobre 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità (Circolare INAIL n. 48/2017).
Nel rispetto della legge istitutiva del lavoro agile, l'INAIL, senza alcun inasprimento della pressione contributiva, ha voluto garantire agli smart workers le medesime tutele di cui gode chi opera esclusivamente all'interno dell'azienda. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali scaturiti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali dell'azienda (art. 23, comma 2, L. n. 81/2017).
In tal modo il legislatore ha opportunamente esteso la tutela antinfortunistica anche agli eventi derivati dall'esposizione a rischi esterni al luogo di lavoro, senza imporre al datore di lavoro un ulteriore obbligo di denuncia ai fini assicurativi se “il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio” (Circolare INAIL n. 48/2017).
Infatti, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e soggettivi (art. 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo.
Resta fermo, invece, l'obbligo di presentazione della denuncia dei lavori, con le modalità stabilite dall'art. 12, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 1124/65, per assicurare i lavoratori agili neo assunti.
La classificazione tariffaria del lavoro agile, in base alla quale viene individuata la corretta voce di tariffa da applicare sulla base della lavorazione eseguita, intesa come “il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, comma 1, D.M. 12 dicembre 2000), precisa l'INAIL, “non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare”.
Dunque, l'ente previdenziale evidenzia che lo svolgimento di parte della prestazione lavorativa all'esterno dei locali dell'azienda non incide sulla classificazione tariffaria della prestazione lavorativa già operata per la medesima lavorazione svolta in azienda, anche perché gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne il buon funzionamento (art. 18, comma 2, L. n. 81/2017).
La retribuzione imponibile
Il calcolo del premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro avviene moltiplicando la retribuzione effettivamente corrisposta (art. 41, D.P.R. n. 1124/65) con il tasso medio di tariffa, ricavato dopo la classificazione dei lavori denunciati (art. 18, D.M. 12 dicembre 2000).
Nulla cambia, osserva l'INAIL, per il calcolo del premio che riguarda gli addetti al lavoro agile, per i quali continua a farsi riferimento alla retribuzione effettiva, in cui sono confluite tutte le somme e valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, a lordo di qualsiasi contributo e trattenuta (art. 29, D.P.R. n. 1124/65), con esclusione di alcune voci retributive elencate nell'art. 51, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'art. 29, comma 4 e comma 6, D.P.R. n. 1124/65.
Se la retribuzione effettiva percepita dal lavoratore agile risulti inferiore all'importo della retribuzione minima stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi o ai limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita, essa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due (Circolare INAIL 18 aprile 2017, n. 17). Tutela assicurativa
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi (art. 1, D.P.R. n. 1124/65) e soggettivi (D.P.R. n. 1124/65), la cui ricorrenza è indispensabile per accedere alla tutela selettiva in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono indennizzabili anche gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
In caso di lavoro agile trova applicazione l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, oramai consolidata, in tema di occasione di lavoro (art. 2, D.P.R. n. 1124/65), che “non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabili anche gli infortuni determinatisi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a un rischio insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, con il solo limite del cd. rischio elettivo” (Cass. n. 5419/1999; Cass. n. 10298/2000; Cass. n. 9556/2001; Cass. n. 1944/2002; Cass. n. 16417/2005; Cass. n. 2136/2015).
Dunque, ricorda l'INAIL, anche il lavoro agile “è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale”.
Al fine del rapido riconoscimento e liquidazione delle prestazioni economiche, precisa l'Istituto, rappresenta un utile ausilio l'accordo stipulato tra le parti, con cui si definiscono le modalità di lavoro agile (artt. 18 – 19, L. n. 81/2017), in base al quale si possono individuare sia i rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto sia i riferimenti spazio–temporali in cui si colloca la prestazione esterna ai locali aziendali.
In assenza di chiare indicazioni desumibili dall'accordo, l'Istituto subordina l'ammissione dell'evento alla tutela assicurativa alla sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, al positivo accertamento che “l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all'esterno dei locali aziendali”. È necessario, infatti, accertare che il lavoratore, al momento dell'infortunio, stesse svolgendo un'attività collegata, anche indirettamente, alla prestazione di lavoro richiesta all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore agile ha diritto alle prestazioni di legge anche per gli infortuni in itinere, purché occorsi “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali...quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza” (art. 23, comma 3, L. n. 81/2107).
L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, pertanto, avviene nel rispetto delle condizioni stabilite nell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 1124/65, quando il fatto di affrontare il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (Circolare INAIL n. 48/2017). In tal modo è stato ristretto l'ambito della tutela infortunistica esclusivamente agli eventi accaduti nel percorso, di andata o di ritorno, posto tra il luogo di abitazione, inteso come centro degli interessi personali e familiari del prestatore di lavoro, ed il luogo di esecuzione della prestazione agile. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agili
A proposito della salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro deve consegnare a quest'ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 22, comma 1, L. n. 81/2017). Tale informativa, precisa l'INAIL, riguarda il corretto utilizzo delle attrezzature e/o apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, le quali devono essere conformi al Titolo III del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, intitolato “uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; inoltre, il datore di lavoro si deve fare carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un'adeguata manutenzione (art. 18, comma 3, L. n. 81/2017).
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (art. 22, comma 2, L. n. 81/2017). Conclusioni
Dopo il telelavoro, che rappresenta una forma di organizzazione e/o di svolgimento di lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, rimasto poco diffuso, il legislatore punta ora sulla diffusione del lavoro agile per rendere maggiormente flessibili le modalità attraverso cui viene prestato il lavoro subordinato.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile forma oggetto di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 23, comma 1, L. n. 81/2017), il quale mette a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati un apposito modello per consentire di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento di tale prestazione lavorativa.
Al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione del lavoro agile e sugli effetti prodotti sul piano assicurativo, necessario per procedere ad un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati, le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse poi all'INAIL nell'ambito dell'accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente il trasferimento dei dati contenuti nelle predette comunicazioni.
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