Oneri di allegazione del danno da perdita del rapporto parentale
25 Gennaio 2018
IL CASO Un escavatorista muore in una cava a seguito di un incidente occorso durante lo svolgimento delle proprie mansioni. I suoi otto fratelli, la madre ed il coniuge agiscono per ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale sofferto; il Tribunale di Foggia accoglie la domanda degli eredi. La Società presso cui il de cuius lavorava ricorre in appello avverso la sentenza di prime cure. La Corte territoriale rigetta il ricorso, confermando la pronuncia del Tribunale che aveva liquidato complessivamente la somma di € 1.695.000,00 in favore dei danneggiati, e precisa che , nonostante non fosse stato oggetto di impugnazione, la sentenza aveva considerato erroneamente la presenza di nove fratelli e non di otto fratelli e della madre. Inoltre, richiamando il precedente di Cass. civ. n. 4253/2012, afferma che «nel caso di morte di un congiunto legato da uno strettissimo legame parentale o di coniugio, il danno dovuto alla perdita del congiunto è presunto dovendosi ritenere che nella ordinarietà delle relazioni umane, i parenti stretti sono fra loro legati da vincoli di reciproco affetto e solidarietà in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare. Nel caso di specie ricorre tale figura perché la vittima era figlio, fratello e coniuge degli appellati i quali quindi non erano onerati di fornire prova di relazioni di convivenza o di vicendevole affetto e frequentazione». La Società propone ricorso in Cassazione sulla base di cinque motivi. Rigettati i primi tre motivi di ricorso, la Corte considera congiuntamente il quarto e quinto motivo, ritenendoli invece fondati.
IMPOSSIBILE IL RICORSO A PRESUNZIONI SEMPLICI Con il quarto motivo la Società denuncia la liquidazione del danno operata dalla corte territoriale, basata su criteri presuntivi ed equitativi per la determinazione dell'importo, lamentando come, confermando la sentenza del Tribunale, la Corte territoriale avesse fatto proprio l'erroneo utilizzo di criteri presuntivi per colmare l'omessa allegazione degli elementi costitutivi del danno reclamato. Dal momento che gli eredi non avevano fornito in primo grado alcuna prova delle somme richieste, la ricorrente richiama il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il danno morale deve formare oggetto di allegazione prima e di prova poi, non potendo essere considerato in re ipsa». La prova presuntiva è utilizzabile solo in presenza di una adeguata allegazione fattuale degli elementi costitutivi del danno reclamato ma, nel caso di specie, non vi era alcuna allegazione fattuale.
MANCATA PERSONALIZZAZIONE Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la mancata personalizzazione del danno nella liquidazione in base ai parametri delle Tabelle di Milano; era infatti stata prevista la metà del massimo per ben otto fratelli, senza alcuna menzione della madre, in considerazione del solo dato della parentela prossima.
DANNO-CONSEGUENZA NON E DANNO IN RE IPSA La Suprema Corte ricorda anzitutto che deve essere considerato consolidato il principio secondo cui «il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, essendo danno conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento. La sua liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata» (Cass. civ. n. 14931/2012).
ANCHE SE VI È LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA Inoltre, prosegue la Corte, anche quando il danno non patrimoniale «abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva» (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
NECESSITÀ DI ALLEGAZIONE E DESCRIZIONE DEL PREGIUDIZIO Infine, conclude la Cassazione, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'uccisione del prossimo congiunto, prive di rilievo devono essere considerate le qualificazioni adoperate dagli interessati : il pregiudizio deve comunque essere descritto e allegato (Cass. civ., sez. III, n. 12236/2012). La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere il danno in re ipsa, ed ha violato i principi in materia di presunzioni e di valutazione equitativa del danno. La Suprema Corte non può che cassare il ricorso impugnato, limitatamente al quarto e quinto motivo, rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione.
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