Notifica a mezzo posta non andata a buon fine e riattivazione del procedimento notificatorio

Vito Amendolagine
25 Gennaio 2018

La Suprema Corte si è occupata di stabilire se, in caso di notifica non perfezionata del verbale di accertamento violazione al C.d.S. a mezzo del servizio postale, trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione.
Massima

In caso di notifica a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo la ricorrenza di circostanze eccezionali di cui deve essere data prova rigorosa.

Il caso

Il tribunale di Arezzo adito in appello, accoglie l'opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione al C.d.S. notificato tramite messo comunale presso l'indirizzo di residenza del destinatario oltre il termine di 90 giorni, in quanto, ai sensi dell'art. 201, comma 5, C.d.S., l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria doveva considerarsi estinto, non essendo stata effettuata la notificazione nel termine prescritto, non potendo attribuirsi nessuna rilevanza ai precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine dello stesso verbale a mezzo del servizio postale diretti al medesimo indirizzo.

La questione

Notifica non perfezionata del verbale di accertamento violazione al C.d.S. a mezzo del servizio postale: trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione?

Le soluzioni giuridiche

La Corte, premessa l'astratta applicabilità del principio di scissione anche al procedimento notificatorio in materia di sanzioni amministrative, afferma che nel caso di specie, il suddetto principio non può trovare applicazione a causa del comportamento negligente dell'amministrazione che, dal momento della restituzione del plico da parte delle poste, ha fatto decorrere interamente il termine a sua disposizione, riattivando tardivamente il procedimento notificatorio.

Infatti, il principio affermato con riferimento ai termini processuali, secondo cui, quando la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui l'atto è stato spedito, ma questa continuità sussiste solo qualora la parte istante si sia riattivata con immediatezza per completare il processo notificatorio, non appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione, ed abbia svolto la medesima attività con tempestività, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, può essere esteso anche ai termini del procedimento notificatorio delle sanzioni amministrative.

Osservazioni

La Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, ha chiarito ulteriormente come il principio di scissione degli effetti della notificazione sancito dalla Consulta (Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477) - secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale devono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo - trova applicazione anche nella fattispecie riguardante la notifica del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. (Cass. civ., Sez. Un., 17 maggio 2017, n. 12332), anche laddove detta notifica non andata a buon fine, con il limite però costituito dall'onere della riattivazione del processo notificatorio con immediatezza ed il conseguente tempestivo svolgimento degli atti necessari al suo completamento, e, quindi, al pari di quanto avviene per la notifica degli atti processuali, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Nell'addivenire a tale soluzione, la Corte riprende le analoghe conclusioni a cui erano pervenute diversi anni addietro le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17352), laddove avevano statuito il principio che nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Le Sezioni Unite hanno successivamente precisato che questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova (Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594).

In buona sostanza, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica.

Questa continuità, però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni.

La prima riguarda l'iniziativa.

É la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia.

La ripresa del processo notificatorio è quindi rimessa alla parte istante e deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali (Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18074), vuoi perchè non sarebbe neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata.

La seconda condizione riguarda il fattore “tempo”.

L'attività della parte interessata volta a completare la notificazione deve infatti essere attivata con immediatezza”, vale a dire appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e deve svolgersi con “tempestività” (come ribadito anche da Cass. civ., sez. trib., 25 settembre 2015, n. 19060; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011, n. 19986).

La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che più in generale, fermo l'onere dell'istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c..

La ragione è stata molto chiaramente individuata dagli stessi Giudici di legittimità nella circostanza che se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso ed impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da una difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l'indirizzo del destinatario della notificazione).

Orbene, nel caso in esame, come attentamente esaminato nell'ordinanza in commento, sebbene l'iniziale insuccesso della notificazione non poteva certo ritenersi imputabile alla prefettura, senza dubbio, quest'ultima, appreso l'esito negativo, aveva successivamente omesso di attivarsi diligentemente con immediatezza e tempestività, ed in ogni caso, nel rispetto del termine ragionevolmente individuato in misura pari alla metà di quelli contemplati dall'art. 325 c.p.c., per completare utilmente il procedimento di notifica del verbale.

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