Nessun obbligo collaborativo tra le autorità fiscali

La Redazione
25 Gennaio 2018

La Cassazione, con la sentenza del 22 gennaio 2018, n. 2407, ha condannato per evasione IVA l'amministratore di una società esterovestita.

La Cassazione, con la sentenza del 22 gennaio 2018, n. 2407, ha condannato per evasione IVA l'amministratore di una società esterovestita; condanna avvenuta senza necessità di cooperazione tra le autorità italiane e, nella fattispecie, tedesche: è bastato, per i Giudici della Cassazione, il materiale raccolto dalle Guardia di Finanza.

In pratica, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imprenditore, il quale rilevava che le autorità fiscali straniere non erano state interpellate in materia. Anzi, l'ordinanza impugnata dall'imputato aveva già ritenuto sussistenti i requisiti per configurare l'esterovestizione della società, e cioè che essa avesse la sua stabile organizzazione in Italia «il che – annotano dalla Cassazione – si verifica quando si svolgono in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale».

Osservando la mancata cooperazione tra autorità fiscali, la Corte ha affermato che «è sufficiente in questa sede richiamare quanto argomentato dal tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, in particolare evidenziando come l'attività di indagine svolta dalla GdF italiana rendeva superflua l'attivazione di qualsiasi richiesta con il collaterale organo tedesco, non soltanto per ragioni di natura sostanziale […] ma anche per ragioni giuridiche, dovendosi in tal senso ritenere corretta la lettura dei giudici del riesame circa l'inesistenza di un obbligo collaborativo tra autorità fiscali».

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