Attribuzione dello stesso indirizzo PEC a due soggetti: la notifica è nulla

Redazione scientifica
25 Gennaio 2018

Qualora vi sia incertezza in ordine all'identificazione del soggetto che ha ricevuto la consegna dell'atto ricorre la nullità della notificazione ove si versi in ipotesi di incertezza assoluta.

Il caso. La Corte d'appello di Roma respingeva il reclamo proposto da un socio contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società.

Due diverse società, stesso indirizzo PEC. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ultimo liquidatore della società. Il ricorrente sostiene che la società non avrebbe avuto notizia della fissazione dell'udienza prefallimentare, perché il decreto di fissazione sarebbe stato notificato a mezzo PEC ad un indirizzo che il gestore del servizio aveva attribuito a due società diverse.

Incertezza sul perfezionamento della notificazione. Nel caso di specie, sostiene il Collegio, si è in presenza di un'ipotesi di nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta, disciplinata dall'art. 160 c.p.c.. Infatti, come emerge dalla motivazione della Corte di merito, a fronte dell'attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti, e della notificazione a mezzo PEC a quell'indirizzo, può ipotizzarsi: che il messaggio sia stato ricevuto ad entrambi gli indirizzi, che il messaggio sia stato ricevuto dalla sola società fallita ovvero che il messaggio sia stati ricevuto soltanto dalla società estranea alla vicenda. Non è, quindi, in alcun modo possibile sapere con certezza chi abbia ricevuto l'atto.

Nullità. Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso ribadendo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità alla luce del quale «qualora vi sia incertezza in ordine all'identificazione del soggetto che ha ricevuto la consegna dell'atto ricorre la nullità della notificazione ove si versi in ipotesi di incertezza assoluta, sicché la nullità è esclusa soltanto ove l'identità del soggetto possa comunque essere ricostruita sulla base dell'analisi complessiva del tenore dell'atto notificato e della relata di notificazione» (v., ex multis, Cass. civ., n. 7514/2007, Cass. civ., n. 9928/2005).

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