Le S.U. ancora sulla forma del contratto quadro relativo a servizi di investimento

La Redazione
25 Gennaio 2018

La Cassazione torna ad affermare il principio per cui il contratto-quadro relativo a servizi di investimento deve essere sottoscritto dall'investitore, mentre non è necessaria anche la sottoscrizione dell'intermediario.

A pochi giorni di distanza dalla precedente sentenza n. 898 (su cui si veda la news, in questo portale), la Cassazione, con sentenza n. 1653, pronunciata ancora a Sezioni Unite e depositata il 23 gennaio, torna ad affermare il principio per cui il contratto-quadro relativo a servizi di investimento deve essere sottoscritto dall'investitore, mentre non è necessaria anche la sottoscrizione dell'intermediario.

La vicenda appare del tutto simile alla precedente e origina dall'ordinanza interlocutoria n. 10447/2017 (si veda, sul punto, la news in questo portale); il percorso motivazionale della Cassazione è il medesimo già espresso nella sentenza n. 898, cui si rimanda integralmente.

In conclusione, la S.C. ribadisce il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".

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