Compenso avvocati: l'efficacia del parere del Consiglio dell'ordine nell'opposizione a decreto ingiuntivo

Redazione scientifica
26 Gennaio 2018

In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'ordine, dal quale può discostarsi indicando sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta.

Il caso. Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il tribunale di Nuoro revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava una società di assicurazione al pagamento della somma dovuta a titolo di spettanze professionali per l'attività svolta dal creditore nell'interesse dell'opponente in procedimenti giudiziari e al pagamento di una somma pari alle spese per diritti di opinamento, relativi al parere del Consiglio dell'ordine sulla parcella, in vista dell'emissione del decreto ingiuntivo.

Compenso avvocato. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha errato a discostarsi dalle risultanze del parere di congruità del Consiglio dell'ordine rilasciato all'avvocato iscritto per la liquidazione dei propri compensi in sede giudiziale. Tale parere, infatti, è un atto amministrativo che non può essere disapplicata dal giudice chiamato alla liquidazione dei compensi e che, per la sua natura, è sindacabile solo dal giudice amministrativo.

L'efficacia della liquidazione operata dal Consiglio dell'ordine… Il Collegio non è d'accordo con quanto sostenuto dal ricorrente. E ricorda come, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere del Consiglio dell'ordine, dal quale può discostarsi indicando sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, come correttamente avvenuto nel caso di specie (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10428/2005 e Cass. civ., n. 13743/2002).

…Nel giudizio di opposizione. Invero, il giudizio di opposizione, al contrario di quello svolto per l'emissione del decreto ingiuntivo dove la prova dell'entità delle prestazioni può essere fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (v. Cass. civ., n. 18775/2005).

Non ritenendo fondati neppure i successivi motivi addotti dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.