Modificato il regolamento Consob in tema di crowdfunding e di portali on-line

Alberto Gafforio
26 Gennaio 2018

La Consob, con delibera 20204 del 29 novembre 2017, a seguito della consultazione avviata con il mercato finanziario, ha modificato il proprio regolamento crowdfunding 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, anche a seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017.

La Consob, con delibera 20204 del 29 novembre 2017, a seguito della consultazione avviata con il mercato finanziario, ha modificato il proprio Regolamento crowdfunding n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare la normativa secondaria alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, (L. n. 232/2016), che ha esteso la disciplina sul crowdfunding già limitata alle start-up e alle Pmi innovative, a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) come definite dal regolamento (Ue) 2017/1129 del 14 giugno 2017 sul prospetto informativo. Ulteriori modifiche si sono rese necessarie per adeguare il regolamento alla Direttiva 2014/65/Ue (Mifid II), recepita con il D.Lgs. n. 129/2017, che prevede ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

Le modifiche apportante consentono di estendere a tutte le Pmi della possibilità di avvalersi dei portali on-line quale strumento per la raccolta di capitale di rischio. Inoltre l'integrale recepimento della disciplina Mifid II consentirà di elevare il livello delle tutele previste per gli investitori attraverso l'obbligatoria previsione di un sistema di indennizzo o della stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale del gestore.

Le modifiche sono entrate in vigore il 3 gennaio 2018, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 1 che riguardano l'adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che si applicheranno decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.