Casi in cui l'omissione dell'avviso bonario costituisce la nullità della cartella

La Redazione
26 Gennaio 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 24 gennaio 2018, n. 1711, i Giudici della Suprema Corte hanno valutato nuovamente la questione della nullità di una cartella di pagamento in mancanza della notifica dell'avviso bonario. Non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali.

Avviso bonario, quando la sua omissione costituisce la nullità della cartella? Ha risposto la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 24 gennaio 2018, n. 1711, mediante la quale, i Giudici della Suprema Corte hanno valutato nuovamente la questione della nullità di una cartella di pagamento in mancanza della notifica dell'avviso bonario.

Il contribuente, nel caso in esame, aveva impugnato una cartella di pagamento con importi stabiliti a seguito di un controllo automatizzato. Per i Giudici della Corte, è necessario distinguere due tipi di ipotesi: il primo relativo ai casi in cui il controllo riguardi la correzione di errori di calcolo o versamenti insufficienti; il secondo inerente ai casi in cui il controllo avvenga in merito alla correzione dei dati contenuti in dichiarazione. È solo in quest'ultimo caso che si verificherebbe la nullità del ruolo, qualora sia stato omesso l'avviso bonario, ma nei soli casi di aspetti particolarmente rilevanti nella dichiarazione.

Partendo da ciò, i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR, che dovrà decidere tenendo conto del seguente principio di diritto: «l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall', c. 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dall', c. 3, del d.P.R. n. 633/1972, non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma che richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel quale caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest'ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall'art. 6, c. 5, della L. n. 212/2000».

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