Nullo il contratto di investimento stipulato senza adeguata informativa dell’intermediario

Fabrizio Papotti
29 Gennaio 2018

Può essere dichiarato nullo il contratto di investimento non preceduto da adeguata informativa da parte dell'intermediario finanziario (nella specie una banca). Infatti, quest'ultimo è tenuto a segnalare al cliente la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o servizio, la cui conoscenza è ritenuta necessaria ed indispensabile per effettuare consapevoli scelte di investimento.
Massima

Può essere dichiarato nullo il contratto di investimento non preceduto da adeguata informativa da parte dell'intermediario finanziario (nella specie una banca). Infatti, quest'ultimo è tenuto a segnalare al cliente la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o servizio, la cui conoscenza è ritenuta necessaria ed indispensabile per effettuare consapevoli scelte di investimento. Nel caso, poi, di operazione inadeguata perché altamente rischiosa, a quelle informazioni l'intermediario dovrà aggiungere anche il suo parere circa la non opportunità dell'investimento, per rendere il cliente ben consapevole dei rischi che si assume. Tali informative, inoltre, devono essere manifestate con chiarezza e non possono considerarsi assolte mediante la sottoscrizione dell'ordine e la formalizzazione del contratto di investimento.

Il caso

La controversia ha visto contrapposti un investitore privato ed una banca, che avevano stipulato un contratto di investimento, avente ad oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari, emessi dalla Repubblica Argentina, per un importo complessivo di 80.000 Euro. A ben vedere si trattava di un'operazione ad alto rischio, che richiedeva particolare attenzione, poiché considerata inadeguata.

Sconfitto nei primi due gradi di giudizio, l'investitore è ricorso in cassazione chiedendo la riforma della sentenza di appello e la declaratoria di nullità del contratto di investimento. L'attore ha lamentato la violazione degli obblighi informativi e di salvaguardia di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998, oltre che quelli di correttezza e buona fede previsti, in via generale, dal codice civile (artt. 1175, 1374, 1375).

Più precisamente, il ricorrente ha, in primo luogo, eccepito il difetto di informativa sulla facoltà di recesso e la sua mancata indicazione nel modulo sottoscritto, ritenuta invece necessaria poiché si trattava di un contratto concluso “fuori sede”.

Inoltre, ha lamentato il mancato rispetto, da parte della banca, degli obblighi di informativa e di salvaguardia, previsti negli articoli 28 e 29 del Regolamento Consob e specificamente posti a tutela dell'investitore soprattutto nel caso di operazioni rischiose e valutate come inadeguate. La banca, da parte sua, ha opposto che la conferma scritta dell'ordine e la successiva formalizzazione del contratto di investimento, sono sufficienti per reputare adempiuti i predetti obblighi che, quindi, devono essere considerati assolti, seppur indirettamente.

La questione

La questione ha avuto ad oggetto, da una parte, la verifica della natura degli obblighi di informativa e tutela posti a carico degli intermediari dalla normativa specifica.

Dall'altra, i giudici si sono interrogati sulle modalità di assolvimento di tali obblighi e, in particolare, se la conferma scritta dell'ordine da parte del cliente e la formalizzazione del contratto di investimento, siano idonei a considerarli implicitamente posti in essere e, quindi, assolti.

Le soluzioni giuridiche

I giudici esaminano in primo luogo gli obblighi che il ricorrente asserisce violati.

L'art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998, prevede che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”.

D'altra parte, l'art. 29, comma 3, del medesimo Regolamento, dispone che “gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (…), in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.

Alla luce delle disposizioni sopra riportate, la Corte afferma, innanzitutto, che l'obbligo di informativa di cui all'art. 28 si presenta come generico e preventivo rispetto a quello di cui all'art. 29. Il primo articolo, infatti, rubricato “Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”, prevede un'attività che deve essere posta in essere comunque e a prescindere dalle peculiarità dell'operazione. Come già indicato in una precedente pronuncia della Cassazione (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376), le informazioni essenziali e necessarie per orientale la scelta consapevole dell'investitore sono la natura e caratteristiche del prodotto finanziario offerto, la sua rischiosità, la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto tra il rendimento ed il rischio.

L'art. 29, intitolato “Operazioni non adeguate”, ha invece un ruolo aggiuntivo ed eventuale e deve essere applicato solo in presenza di operazioni che, per natura e grado di rischio, secondo gli standard utilizzati dagli intermediari finanziari, si qualificano come non adeguate. Tale giudizio di opportunità circa l'investimento si aggiunge alle tre informazioni essenziali sopra richiamate (natura, rischio ed implicazioni dell'operazione).

Ma, come sottolineano i giudici, in nessuna delle due disposizioni (né in altre contenute nel Regolamento Consob) è previsto che l'ordine conferito dal cliente e impartito per iscritto, sopperisca alle attività obbligatorie sopra descritte, cui è tenuto l'intermediario che, pertanto, ne sarebbe così esonerato.

L'attività di informativa ed il giudizio di inadeguatezza devono essere ben manifestati e portati all'attenzione del cliente prima della sottoscrizione dell'ordine o della formalizzazione del contratto, a maggior ragione nei casi di operazioni ad alto rischio per l'investitore.

Ne deriva che, come affermano i giudici, “l'esonero della banca dalla responsabilità in cui incorre per dare esecuzione ad un ordine inadeguato non dipende dalla semplice conferma scritta del cliente, rilevando, piuttosto, che il giudizio di inadeguatezza espresso dall'intermediario segua una chiara esplicitazione delle avvertenze di cui all'art. 29, comma 3, Reg. Consob n. 11522/1998”.

In altre parole, la conferma scritta del cliente all'intermediario di procedere all'investimento, deve essere sempre preceduta da idonea informativa e ciò non solo nelle situazioni di inadeguatezza dell'operazione.

Del resto, solo in presenza di un preciso riscontro in merito all'adempimento dell'obbligo informativo la scelta di dar corso all'operazione finanziaria assume le caratteristiche di una scelta libera e consapevole da parte dell'interessato (Cass. 6 agosto 2014, n. 17726).

La conclusione a cui portano la ricostruzione e le considerazioni della Cassazione sono l'annullamento della sentenza di secondo grado e l'accoglimento della pretesa del cliente, con conseguente dichiarazione di nullità del contratto di investimento concluso.

Osservazioni

La decisione in commento ha il pregio di far luce sulla corretta sequenza degli obblighi di informativa ai quali, tra gli altri, l'intermediario è tenuto, in base al Regolamento Consob, nei confronti dei clienti investitori in occasione della stipula di contratti di investimento.

In proposito, l'attività di informativa deve essere posta in essere sempre e comunque, a fronte di un'operazione che comporti un investimento da parte del cliente e, dunque, a prescindere dalla presenza o meno di un'operazione inadeguata.

In tale ultimo caso, si dovrà aggiungere anche il parere dell'intermediario, finalizzato ad informare il cliente circa la non opportunità dell'operazione ed eventualmente scoraggiare e sconsigliare il cliente dal procedere.

Ma è soprattutto il secondo aspetto della decisione che è destinato a produrre effetti sulla prassi degli investitori.

Infatti, poiché la sottoscrizione dell'ordine non è idonea a sostituire gli obblighi di informativa né a produrre, da sola, gli effetti di quelli, gli intermediari dovranno prestare ancora più attenzione all'attività posta in essere nella fase preliminare alla stipula di ogni contratto di investimento. Sotto questo profilo, dovranno assicurarsi che siano sempre fornite al cliente tutte le informazioni necessarie a rendere consapevole la sua scelta. Diversamente, il contratto concluso in violazione di questi principi, potrà essere impugnato ai fini di una declaratoria di nullità.

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