Trasferimento del diritto di proprietà di un immobile: il diritto al risarcimento dei danni precedentemente subiti ha natura personale

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2018

Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a che ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.

IL CASO Una condomina agisce in giudizio per il ristoro dei danni da infiltrazioni d'acqua subiti dal suo appartamento, sottostante un lastrico solare acquistato all'asta da altra condomina, che viene citata in causa, unitamente al condominio e all'Amministratore. I giudizi di merito accolgono solo in parte la domanda attorea. La donna propone dunque ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi.

FONDATA L'ECCEZIONE EX ART. 1227 C.C. In particolare la danneggiata con il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, comma 1 e 2 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto fondata l'eccezione ex art. 1227 c.c. del condominio in ordine all'omessa segnalazione da parte della precedente proprietaria circa le precedenti infiltrazioni subite negli anni dal 1997 al 2001, reputandola come condotta omissiva che aveva comportato un aggravamento del danno ed idonea ad escluderne la risarcibilità in capo alla medesima e conseguentemente in capo all'aggiudicataria dal momento che «nemmeno l'aggiudicataria può subentrare nel suo credito verso il Condominio, perché non esiste».

RAGIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA INDICATA La Suprema Corte constata l'esistenza di una situazione in cui il dispositivo della sentenza impugnata appare corretto in iure per una ragione giuridica differente però da quella indicata nella sentenza impugnata. Dichiara che la pretesa risarcitoria inerente all'aggravamento del danno dal 1997 al 2001 «aveva dato origine ad un diritto di credito risarcitorio in capo alla precedente proprietaria espropriata ma esso, non facendo parte dell'oggetto dell'espropriazione, che concerneva il diritto di proprietà dell'immobile, non venne trasferito all'aggiudicataria per effetto della vendita forzata».

DIRITTO AUTONOMO La Cassazione richiama il principio di diritto secondo cui «il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario» (Cass. civ., Sez. Un., n. 2951/2016).

NATURA PERSONALE DEL DIRITTO La Suprema Corte ricorda inoltre che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile ha natura personale e compete a chi abbia subito una diminuzione patrimoniale in quanto proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso. Il relativo credito, che sorge quando si verifica il danno, è suscettibile di apposito e specifico atto di cessione ex art. 1260 c.c. (Cass. civ., n. 24146/2014).

NESSUN ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO Dal momento che la ricorrente nulla aveva allegato in merito al fatto che il decreto di trasferimento avesse spostato il credito risarcitorio della proprietaria espropriata, stante il silenzio del decreto al riguardo, la Cassazione provvede alla correzione della motivazione senza che venga sollecitato il contraddittorio, come previsto da Cass. civ. n. 17779/2011, e rigetta il motivo di ricorso.

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