Accertamento clinico strumentale obiettivo e micropermanenti

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2018

In materia di risarcimento del danno da cd. micro permanente, l'art. 139, comma 2 cod. ass., deve essere interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori.

IL CASO

Un uomo, mentre si trova alla guida del suo motociclo, rimane coinvolto in un sinistro stradale; avendo riportato danni fisici e materiali, agisce in giudizio per ottenerne il ristoro da parte del conducente dell'altra vettura coinvolta.

Il Giudice di pace di Solopaca, espletata CTU, dichiara il convenuto unico responsabile e lo condanna in solido con la sua società di assicurazione al risarcimento dei danni. Il conducente dell'autovettura impugna la sentenza di primo grado ed il Tribunale di Benevento

accoglie il gravame.Condanna dunque l'appellato e la sua società di assicurazione al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € 804,00, specificando che doveva essere accolta solo la domanda di risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura di proprietà dell'appellante ma che non poteva essere accolta la domanda di risarcimento dei danni alla persona. L'uomo aveva infatti subito una lesione del rachide cervicale non suscettibile di accertamento strumentale obiettivo

ex

art. 139, comma 2, cod. ass. Il danneggiato ricorre dunque in Cassazione, sulla base di sei motivi.

MANCATO RISARCIMENTO E APPLICAZIONE RETROATTIVA

In particolare con il secondo e con il sesto motivo il ricorrente denuncia da un lato il mancato risarcimento del danno da micro permanente e il danno biologico da invalidità temporanea, dall'altro falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi per aver il Tribunale applicato retroattivamente la l. 27/2012 che, sopravvenuta rispetto ai fatti di causa, non avrebbe invece dovuto trovare alcuna applicazione nel caso di specie. La Cassazione si trova dunque a dover affrontare il problema nel risarcimento del danno alla salute nelle micro permanenti, alla luce della disposizione del 2012 che ne ha limitato la risarcibilità alle sole lesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

GLI ERRORI DEL TRIBUNALE

La Suprema Corte dichiara che il Tribunale ha posto a carico del danneggiato la responsabilità dell'omissione consistente nel mancato espletamento di un accertamento clinico strumentale obiettivo ed ha per questo rigettato la domanda, commettendo due errori: da un lato ha svilito l'accertamento compiuto dal CTU, al quale si sarebbe potuto chiedere un accertamento supplementare, dall'altro ha posto a carico dell'infortunato un onere probatorio che non sussisteva, dal momento che la causa si concluse in primo grado con una sentenza del 2011, anteriore quindi all'entrata in vigore della l. 27/2012.

PRINCIPIO DI DIRITTO

La Cassazione accoglie dunque i due motivi di ricorso, assorbe gli altri e rimette gli atti al Tribunale di Benevento che dovrà decidere la causa attenendosi al seguente principio di diritto: «

In materia di risarcimento del danno da cd. micropermanente,l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-

ter

, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale

».

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