Nesso causale e risarcimento ex art. 18
29 Gennaio 2018
In seguito al licenziamento, che verrà dichiarato illegittimo dal giudice, il lavoratore aveva trovato una nuova occupazione, venendo pochi mesi dopo licenziato per giusta causa. Come incide sul risarcimento del danno dovuto dal primo datore di lavoro? Può il danno imputarsi alla condotta del lavoratore?
In forza di quanto disposto all'art. 18 co. 4 L. n. 300/70, il datore è condannato al risarcimento del danno provocato dal proprio recesso il quale, impugnato dal lavoratore, venga dichiarato con sentenza invalido. In quanto costituente un'ipotesi di inadempimento contrattuale, il creditore-lavoratore, ex art. 1227 co. 2 c.c., dovrà assumere una condotta che, nell'ordinaria diligenza, sia tale da limitare il danno o l'aggravamento dello stesso, seppure non sia tenuto a porre in essere attività le quali risultino particolarmente gravose. Nel momento in cui, trovata una nuova occupazione, intervenga un nuovo licenziamento, viene meno uno degli elementi costitutivi dell'obbligo di risarcimento prefato, recte il nesso causale tra l'inadempimento e il danno da esso generato. Il quantum si calcolerà facendo riferimento al momento precedente al secondo recesso datoriale. In merito: Cass. n. 16352/2017 e n. 512/2018. |