Lavoro intermittente e ristorazione, requisiti per le imprese artigiane

La Redazione
31 Gennaio 2018

Attraverso l'Interpello n. 1/2018, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative al contratto di lavoro intermittente nell'ambito delle attività di ristorazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi.

Attraverso l'Interpello n. 1/2018, diramato a seguito di un'istanza formulata dal Consiglio Nazionale dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative al contratto di lavoro intermittente (art. 13 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), nell'ambito delle attività di ristorazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi.

Nello specifico, interpellato circa la possibilità per le attività di ristorazione operanti nel settore delle imprese alimentari artigiane (pizzerie al taglio, rosticcerie, etc..) di stipulare con i propri dipendenti contratti di lavoro intermittente, il Ministero ha chiarito che quest'ultimi sono stipulabili solo ove si tratti di “esercizi pubblici in genere”, specificando che le imprese artigiane non rientrano in questa nozione.

Dunque, come emerge dal documento in esame, le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente con i propri dipendenti solo laddove operino nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, individuato dall'Interpello n. 24 diramato nel 2014.

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