Compenso avvocati: il giudice non può liquidare le spese sotto i minimi

Redazione scientifica
31 Gennaio 2018

Anche dopo il d.m. n. 140/2012, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014.

Il caso. La Corte d'appello di Perugia condannava il Ministero della Giustizia a pagare una somma a titolo di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della l. n. 89/2001, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi 225,00 euro, distratte in favore dei difensori antistatari.

Contro tale decreto viene proposto ricorso per cassazione per avere la Corte liquidato il rimborso spese al di sotto del minimo legale.

Liquidazione giudiziale… Il Collegio non condivide l'opinione in base alla quale il d.m. n. 55/2014, nella parte in cui stabilisce un minimo ai compensi tabellarmente previsti, non può considerarsi derogativo del d.m. n. 140/2012.

…nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014. Come ricorda il controricorrente Ministero, il d.m. n. 140 è sì stato emanato allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale, ma il giudice resta comunque tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55. Tale decreto, infatti, dettando i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità.

Pertanto, dato che la liquidazione effettuata dalla Corte di merito era al di sotto dei minimi imposti dal d.m. n. 55, la Suprema Corte ha acolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquidato a titolo di spese l'importo complessivo di 1.198,50 euro, distratto in favore degli avvocati.

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