Fusione per incorporazione: effetti e individuazione del Tribunale competente a dichiarare il fallimento
25 Settembre 2014
La disposizione contenuta nell'art. 9 l. fall., che prevede l'irrilevanza del trasferimento della sede legale nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, si applica anche nel caso in cui sia avvenuta una fusione o un'incorporazione al solo scopo di dissimulare la volontà di allontanare la società incorporata da luogo dove aveva operato in precedenza. Dato il principio secondo cui la fusione per incorporazione di una società in un'altra non è causa d'interruzione del processo del quale la società sia parte, in quanto si tratta di un evento da cui non consegue l'estinzione della società incorporata, ma l'integrazione reciproca delle società partecipante all'operazione, qualora ne ricorrano i presupposti può essere dichiarato il fallimento dell'incorporante. Ne consegue che il patrimonio del nuovo ente sarà costituito dall'integrazione di quello del debitore con gli elementi attivi e passivi di un altro soggetto. L'avvio della procedura per la revoca del preconcordato, anche se è già stata fissata la relativa udienza, non preclude l'esame delle istanze di fallimento proposte dal PM ovvero dai creditori che fossero state avanzate antecedentemente all'apertura della procedura per la revoca. La mancata prospettazione nella domanda di concordato della deliberata fusione per incorporazione nonché la sua stessa attuazione in assenza di una qualsiasi richiesta di autorizzazione, integra una condotta rilevante ai sensi degli articoli 161, comma 6, e 173 l. fall. ancor più se un simile evento non trova giustificazioni in situazioni di necessità e urgenza o in plausibili ragioni di natura economico sociale che si possano rivelare utili e favorevoli per il ceto creditorio. |