Reintegra o indennità: rapporto tra regola e deroga alla luce della riforma Fornero

La Redazione
31 Gennaio 2018

Quando non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, la riforma Fornero - nel novellare l'art. 18 St. Lav. - ha inteso riservare il ripristino del rapporto di lavoro ad ipotesi residuali che fungono da eccezione alla regola della tutela indennitaria: quando il fatto posto a base del recesso non solo non sussiste, ma anche a condizione che l'insussistenza sia manifesta.

La sentenza scaturisce dal ricorso per cassazione presentato da un lavoratore licenziato a seguito della riorganizzazione aziendale dovuta all'interdittiva prefettizia che evidenziava il pericolo di infiltrazioni mafiose nell'azienda, provvedimentoche era poi stato dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo.

Linea di confine tra le due tutele

La Suprema Corte, posta l'illegittimità del recesso, chiarisce che quando non ricorrono gli estremi delgiustificato motivo oggettivo la riforma Fornero, nel novellare l'art. 18 St. Lav., ha inteso riservare il ripristino del rapporto di lavoro ad ipotesi residuali che fungono da eccezione alla regola della tutela indennitaria in materia di licenziamento individuale per motivi economici: quando il fatto posto a base del recesso non solo non sussiste, ma anche a condizione che l'insussistenza sia manifesta.

Misura del risarcimento

Esclusa la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del recesso per GMO, la Cassazione precisa che nelle altre ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, come nel caso in esame, il giudice deve applicare il co. 5 dell'art. 18 St. Lav. e condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità ricompresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

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