Indennità di maternità in assenza di lavoro
01 Febbraio 2018
L'indennità di maternità è dovuta anche se è stato raggiunto il termine fissato nel contratto di lavoro?
Secondo quanto previsto all'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità qualora tra la cessazione del rapporto di lavoro e la data di inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni. Inoltre, la stessa spetta anche qualora vengano superato il limite di giorni suddetto, purché l'interessata risulti godere, nel medesimo periodo, dell'indennità di disoccupazione. Quest'ultima verrà così sostituita dell'indennità di maternità. Al fine di determinare il superamento o meno del termine fissato ex lege, non vengono computati alcuni periodi quali, ad esempio, quello di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, o le assenze dovute a malattia o a infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti competenti. In merito: Cass. n. 21121/2009 e n. 7675/2017. |