Rapina in orologeria: obbligo di risarcimento del danno al proprietario del prezioso trafugato

Redazione Scientifica
01 Febbraio 2018

Nel contratto di prestazione di opera in cui l'obbligo di custodia è accessorio e strumentale all'adempimento della prestazione, il mancato adempimento dell'obbligo del depositario di denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione, obbliga il depositante a risarcire al depositario i danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene.

IL CASO

Il Giudice di Pace di Napoli accoglie la domanda di risarcimento avanzata da un uomo, proprietario di un prezioso orologio, per la mancata restituzione dello stesso, da lui consegnato ad un orologeria affinché fossero eseguite delle riparazioni, e condanna l'orologiaio al pagamento della somma di €1000. L'orologio era stato trafugato durante una rapina subita dal negozio. Il Tribunale di Napoli, successivamente adito, rigetta la domanda. Ritenendo non contestata la circostanza che il prezioso fosse stato trafugato nel corso di una rapina a mano armata, che ebbe luogo durante l'orario di apertura del negozio, la Corte territoriale afferma la non imputabilità al depositario della perdita della detenzione dell'orologio e la conseguente impossibilità di adempiere all'obbligazione di restituzione

ex

art. 1780, comma 1 e art. 1218 c.c., richiamando il precedente di Cass. civ. n. 13359/2004. Ammette però che l'orologiaio non aveva tempestivamente denunciato al depositante la circostanza che aveva determinato la perdita della detenzione del bene prezioso, rilevando però che tale mancanza non poteva determinare il diritto al risarcimento del danno. Il proprietario dell'orologio ricorre dunque in Cassazione deducendo violazione dell'art. 1780 c.c.

ex

art. 360 n. 3 c.p.c.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1780 C.C.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 1780 c.c.

ex

art. 360 n. 3 c.p.c. e afferma che il Giudice d'appello, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1780 c.c. , aveva erroneamente circoscritto la responsabilità del depositario ai soli casi in cui il depositante provi che, tempestivamente informato del fatto, sarebbe stato in grado di recuperare il bene.

I DUE ORIENTAMENTI CONTRASTANTI

La Suprema Corte richiama i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Secondo un primo orientamento, il depositario che omette di denunciare al creditore il fatto che ha reso impossibile l'adempimento del contratto, risponde della mancata restituzione del bene risarcendone i danni comprensivi del valore del bene, anche se il fatto non è a lui imputabile. Secondo un secondo orientamento invece, i danni che devono essere risarciti sono solo quelli derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di immediata denuncia con onere della prova in capo al depositante.

La Suprema Corte dichiara che, nel caso in esame, non è stato osservato nessuno dei due precedenti, dal momento che la corte territoriale ha escluso il risarcimento per non aver il proprietario dell'orologio dimostrato che, se immediatamente avvisato, avrebbe potuto recuperare il bene, ponendo così in capo al depositante un onere probatorio impossibile, tale da «

negare l'applicazione della norma in tutti quei casi in cui il recupero del bene è impossibile o improbabile e

la perdita inevitabile, come nel caso della rapina».

PRINCIPIO DI DIRITTO

La Cassazione enuncia dunque il seguente principio di diritto: «

anche nel contratto di prestazione di opera in cui l'obbligo di custodia è accessorio e strumentale all'adempimento della prestazione, il mancato adempimento dell'obbligo del depositario di denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione – art. 1780, seconda parte, comma 1, c.c. – anche qualora non interferisse con l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore della prestazione, ma fosse fonte di un autonomo obbligo risarcitorio in sostituzione dell'originario di restituzione del bene, obbliga il depositante a risarcire al depositario i danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene e che perciò possono anche consistere nel valore dello stesso, avuto riguardo a tutte le circostanze dedotte nel caso concreto ed al terzo comma dell'art. 1780 c.c. che prevede che il depositante ha diritto di ricevere ciò che in conseguenza del fatto stesso il depositario abbia conseguito e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo

».

La Cassazione dunque accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di Napoli.

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