Legittimità e merito d’accordo: valida la notifica via PEC anche se irrituale o in assenza di PTT

01 Febbraio 2018

Quasi contemporaneamente la CTR di Milano e la Suprema Corte, nelle due pronunce in commento, ammettono la validità della notifica del ricorso effettuata all'avvocato di controparte a mezzo PEC, nonostante la modalità telematica del processo non sia ancora attiva nel rito di riferimento, basandosi, in via primaria, sul principio che se un atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato non ne può essere sancita la nullità.

Quasi contemporaneamente la CTR di Milano e la Suprema Corte, rispettivamente con sentenza n. 5082/2017 e con ordinanza n. 30372/2017, ammettono la validità della notifica del ricorso effettuata all'avvocato di controparte a mezzo PEC, pur in assenza di vigenza della modalità telematica nel rito di riferimento, basandosi, in via primaria, sul principio che se un atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato non ne può essere sancita la nullità.

La fattispecie decisa dalla CTR Lombardia tratta della eccezione di nullità da parte del contribuente della notifica inviata al proprio avvocato via PEC dall'AdE in una data (20 gennaio 2017) alla quale il Processo Tributario Telematico non era ancora attivo nella Regione (per la Lombardia dal 15 aprile 2017), ma la commissione ha ritenuto, da un lato, che essendo il difensore avvocato e, perciò, obbligato a disporre di un indirizzo di posta certificata, la notifica non possa essere considerata inesistente e, dall'altro, che essendosi regolarmente costituita in giudizio la parte resistente, trovi applicazione il principio generale, espresso dall'art. 156 c.p.c. e dalla Cassazione (Cass. civ., n. 7665/2016), secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto il suo scopo.

L'ordinanza Cass. civ., sez. VI, n. 30372/2017, ha deciso sulla eccezione di nullità sollevata dal difensore del contribuente della notifica ricevuta nel 2016 a mezzo PEC da parte dell'Agenzia delle Entrate del controricorso in cassazione, motivata dalla non ancora sancita ritualità della stessa con tale mezzo telematico alla data di effettuazione, ma anche qui i giudici di legittimità hanno respinto la pretesa fondandosi sia sulla giurisprudenza della stessa Corte (Cass. civ., n. 20307/2016 e Cass. civ., n. 15984/2017), secondo la quale tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi, e sia dando applicazione al principio di diritto che «L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale».

Sia i Giudici di merito che quelli di legittimità hanno quindi precisato che, pur rilevando la specialità del rito tributario e delle norme per esso fissate in merito alla applicabilità dell'utilizzo delle modalità telematiche, quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell'atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza presentando le proprie controdeduzioni, deve trovare applicazione il generale principio di diritto sancito dall'art. 156 c.p.c.; non a caso in ambedue le sentenze commentate si fa esplicito rinvio al precedente in tal senso contenuto nella sentenza Cass. civ., n. 7665/2016 in tema di vizi di notifica a mezzo PEC.

Va operato un distinguo tra le due decisioni: la CTR ha ritenuto che nel rito tributario la notifica del ricorso in esame con posta certificata effettuata prima della entrata in vigore del PTT potesse essere ammessa anche perché avvenuta dopo l'emanazione del d.m. 4 agosto 2015 delle regole tecnico-operative del medesimo, ed il documento informatico notificato rispettava le regole di formazione stabilite dal richiamato decreto; la Corte di Cassazione, dal canto suo, ha precisato che l'eccezione di nullità sollevata dalla parte afferiva la normativa riguardante le notifiche telematiche nel processo tributario speciale, che non risulta applicabile al processo avanti la Suprema Corte se non in via “integrativa”, non sussistendo un rito di legittimità “differenziato” per le liti tributarie (in tal senso Cass. civ., SS.UU., n. 8053/2014 e Cass. civ., n. 14916/2016).

Riguardo entrambe le sentenze va precisato che ambedue si limitano a dare validità alla notifica dell'atto tributario, ma non contraddicono altre sentenze, applicative del Regolamento d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, nelle quali viene stabilito che il processo tributario possa instaurarsi con le modalità telematiche solo per i ricorsi notificati dopo la data di entrata in vigore del PTT stabilita con i specifici d.m., primo dei quali il richiamato d.m. 4 agosto 2015; rimane inoltre da ponderare il principio applicato nell'ordinanza in commento confrontato con quello di Cass. civ., n. 19741/2016, che stabiliva l'inesistenza di una notifica di atto processuale effettuata a mezzo PEC in assenza di vigenza del PTT.

Fonte: ilprocessotelematico.it

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