Fusione non elusiva in presenza di ragioni economiche, anche minime
01 Febbraio 2018
Un'operazione di fusione non ha carattere elusivo se è sorretta da valide ragioni economiche, le quali possono anche avere una rilevanza inferiore al risparmio d'imposta. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n, 2397 del 31 gennaio scorso. Il caso. L'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione la minusvalenza dedotta per un anno di imposta a seguito della svalutazione della partecipazione in una società estera, a causa di un'operazione societaria di fusione per incorporazione, ritenuta elusiva. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento e la C.T.P. accoglieva il ricorso, negando che all'operazione societaria potesse attribuirsi il contestato carattere elusivo. La C.T.R. confermava la decisione e l'Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione. La norma. Norma di riferimento, nella vicenda in esame, è l'art. 37-bis, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria “gli atti, i fatti e i negozi privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. Di conseguenza, non sussiste il carattere elusivo se il contribuente dimostra che l'operazione presenta valide ragioni economiche, oltre al risparmio fiscale. Le valide ragioni economiche. Su queste basi normative, la S.C. afferma che sono elusive le operazioni compiute “essenzialmente”, anche se non esclusivamente, per il conseguimento di un vantaggio fiscale: non ogni ragione extrafiscale può negare il carattere elusivo dell'operazione. Tuttavia, ciò non significa che le ragioni economiche extrafiscali oltre ad essere valide debbano anche avere una rilevanza predominante ed assorbente ai fini del compimento dell'operazione. Né deve ritenersi che la rilevanza di tali ragioni sia almeno pari a quella del risparmio d'imposta: secondo la Cassazione, dunque, è sufficiente che non si tratti di scopi di rilevanza talmente ridotta da non potersi considerare quale valida giustificazione concorrente al vantaggio fiscale. Fusione con acquisto di beni strumentali: la convenienza economica. Nel caso di specie, si è ritenuto che con l'operazione di fusione la società ha creato un nuovo soggetto giuridico che attraverso l'acquisizione di partecipazioni è venuto in possesso di immobili strumentali per l'attività aziendale: tali motivi sono apparsi, correttamente, non solo strategici ma anche di convenienza economica. |