Autonomia dell'obbligazione dei fideiussori rispetto a quella principale e sospensione del giudizio
01 Febbraio 2018
Massima
Non ricorre il rapporto di pregiudizialità richiesto, ai fini della sospensione, dall'art. 295 c.p.c., nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito promosso dall'obbligato principale e di quello promosso dai fideiussori di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il medesimo rapporto, stante l'autonomia soggettiva ed oggettiva che sussiste tra l'obbligazione della debitrice principale e quella dei garanti. Il caso
Un istituto di credito otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice principale e dei relativi fideiussori per il pagamento dell'obbligazione risultante dal saldo debitore del rapporto di conto corrente instaurato con la prima e garantito dai secondi. Il tribunale di Napoli Nord, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 295 c.p.c., disponeva la sospensione dei giudizi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo introdotti, con unico atto di citazione, dalla società obbligata principale e dai fideiussori di quest'ultima, ritenendo che sussistesse un rapporto di pregiudizialità con altro giudizio, antecedentemente introdotto dalla società ingiunta, teso a ricostruire i rapporti di dare-avere con l'istituto di credito, con conseguente richiesta di condanna di quest'ultimo al pagamento di importi illegittimamente addebitati sul conto oltre al risarcimento del danno. Avverso tale decisione l'istituto di credito proponeva regolamento di competenza, prospettando, con il primo motivo, che il tribunale avrebbe omesso di valutare che i garanti non dovevano essere considerati come fideiussori in senso stretto, ma come soggetti vincolati in virtù di un contratto autonomo di garanzia e, come tali, titolari di una obbligazione del tutto autonoma e svincolata da quella principale. Con il secondo motivo prospettava che erroneamente si era ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di accertamento negativo del credito e restituzione introdotto dalla debitrice principale e quello di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai garanti, dovendosi escludere in radice la possibilità di un conflitto di giudicati all'esito della definizione dei due procedimenti. La questione
La decisione in commento affronta la questione concernente la sussistenza o meno del rapporto di pregiudizialità richiesto ai fini della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. tra diversi giudizi che vedano come parti l'obbligato principale e i fideiussori e che siano tra essi collegati. Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione, con la decisione in esame, dopo aver respinto il primo motivo di ricorso, nel presupposto che su di esso il tribunale si era pronunciato accertando la qualità di fideiussori, disattendendo la prospettazione dell'istituto di credito, con la conseguenza che la statuizione non poteva essere censurata, come invece era stato fatto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. attraverso la mera denuncia dell'omessa valutazione di deduzioni difensive, ha accolto il secondo motivo di ricorso, escludendo la sussistenza, tra il giudizio di accertamento negativo del credito instaurato dalla debitrice principale e quello di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dai fideiussori, del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che legittima la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. La Corte di cassazione esclude la sussistenza di tale tipo di rapporto richiamando, in primo luogo, il principio, formulato dall'art. 1306 c.c., in base al quale in caso di pluralità di debitori obbligati in solido, la decisione pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati non ha effetto contro gli altri debitori; si tratta, infatti, di un principio applicabile anche ai fideiussori, in quanto obbligati solidalmente e ciò tanto più se si considera che in caso di solidarietà scaturente dalla fideiussione l'interesse passivo alla base delle singole obbligazioni non è di tipo collettivo ma individuale, ossia proprio di ciascuno degli obbligati ed anche eterogeneo. Ciò rende, quindi, ancora più evidente il fatto che si tratti di posizioni autonome, con conseguente inopponibilità della sentenza emessa nei confronti dei debitori che non abbiano partecipano al giudizio. Inoltre, l'esclusione del rapporto di pregiudizialità si ricollega al fatto che l'obbligazione del debitore principale e quelle dei fideiussori, pur collegate, conservano una propria individualità sia di tipo soggettivo, stante la non totale coincidenza tra le parti dei diversi rapporti, sia di tipo oggettivo, considerato che la causa dell'obbligazione fideiussoria è “fissa ed uniforme”, laddove invece l'obbligazione garantita può trarre origine dalle più svariate ragioni astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un vincolo obbligatorio, con la conseguenza che le obbligazioni restano autonome. Da tali premesse, quindi, la Suprema Corte fa derivare la conseguenza che, mentre tra l'azione di accertamento negativo e condanna alla restituzione di somme proposta dalla debitrice principale e l'opposizione proposta da quest'ultima nei confronti del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'istituto di credito è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione del secondo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tale rapporto di pregiudizialità non ricorre, invece, rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai fideiussori, atteso che proprio l'evidenziata autonomia soggettiva ed oggettiva delle relative obbligazioni esclude la possibilità di un contrasto di giudicati e, quindi, la necessità che si ricorra alla sospensione. Il principio affermato trae il proprio fondamento, quindi, dal rapporto di autonomia che caratterizza le obbligazioni fideiussorie e quella dell'obbligato principale che, a propria volta, assume rilievo nel senso di escludere che tra tali obbligazioni sussista la pregiudizialità logico-giuridica che legittima la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
La decisione in commento, nell'escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. in caso di contemporanea pendenza di giudizi tra obbligato principale e fideiussori richiama, principalmente, la previsione contenuta nell'art. 1306 c.c. in base alla quale la sentenza pronunciata tra creditore e coobbligato solidale non produce effetti nei confronti degli altri coobbligati in solido. Si tratta di un principio che trova costante applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione con particolare riferimento proprio al caso in cui gli obbligati in solido assumano la veste di fideiussori; in questi termini, tra le altre, la decisione piuttosto recente della Corte di cassazione, n. 23422/16, secondo cui: «Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all'obbligazione solidale fideiussoria, tanto più che nella solidarietà fideiussoria l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale e, dunque, l'autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati». Che si tratti di un principio consolidato trova conferma nel fatto che esso è affermato anche in decisioni ben più risalenti, come la n. 4292/1976 e la n. 971/1974 nella quale, proprio sulla base dell'evidenziata autonomia dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale, si giunge ad escludere che in questi casi sia ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ben potendo, a norma dell'art. 1306 c.c., il creditore scegliere di esperire utilmente ed efficacemente l'azione contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare, senza che la conseguente decisione possa avere efficacia nei confronti degli altri giudizi rimasti estranei al giudizio. Se ciò è possibile, infatti, è evidente che non ricorre tra tali parti un'ipotesi di litisconsorzio necessario. A corroborare, poi, ulteriormente il profilo dell'autonomia tra le obbligazioni in questione la Suprema Corte richiama un altro principio, anch'esso stratificato per effetto di numerose pronunce emesse nel tempo (tra le altre, Cass. civ., Sez. Un. n. 25934/2011 e n. 2655/2008), in base al quale l'obbligazione fideiussoria si caratterizza per essere autonoma, sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo-causale rispetto a quella principale. In particolare, in questa prospettiva, assume rilievo la circostanza che le obbligazioni del debitore principale e quella dei fideiussori si caratterizzano, pur essendo tra loro collegate, per essere autonome sia per la diversa fonte del relativo rapporto, che per il diverso contenuto della relativa obbligazione, il che è confermato dall'esistenza di una disciplina ad hoc dettata per la fideiussione, che contribuisce, quindi, a connotarne in maniera ancor più spiccata i tratti di autonomia. Osservazioni
La decisione della Suprema Corte in commento, nel fare applicazione di consolidati principi in materia di obbligazioni solidali, e più specificamente in tema di limiti di efficacia delle statuizioni adottate nei confronti di coobbligati in solido (Cass. civ., sent., n. 23422/2016, n. 4292/1976 e n. 971/1974), nonché in tema di individualità ed autonomia delle obbligazioni fideiussorie (Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 25934/2011 e n. 2655/2008), si correla, inoltre, alla più generale tematica dei presupposti e dei limiti che incontra l'istituto della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c.. Com'è noto, infatti, la sospensione presuppone la sussistenza di un rapporto di stretta pregiudizialità tra giudizi pendenti, la decisione di uno dei quali dipende, quindi, necessariamente dalla previa definizione dell'altro. La stessa Corte di cassazione definisce tale rapporto come un «vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tra due emanande statuizioni», indispensabile per evitare che possa darsi luogo ad un conflitto di giudicati, vincolo che, inoltre, deve «investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere»; tale questione, di natura pregiudiziale, dev'essere anche «pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti» (Cass. civ., ord., n. 16844/2012). Si tratta, a ben vedere, di condizioni specifiche e stringenti la cui sussistenza deve escludersi quando, in casi come quello oggetto della decisione in commento, viene in rilievo un rapporto tra obbligazioni autonome e distinte sotto il profilo soggettivo e oggettivo come sono quelle fideiussorie. In questo caso, quindi, è possibile che i giudizi proseguano separatamente, potendo sfociare anche in decisioni di segno opposto senza che ciò determini, proprio per l'autonomia dei rapporti che ne sono oggetto, il rischio di conflitti di giudicati. |