Legge “Lorenzin” è in GU: i “ritocchi” alla legge Gelli e inasprimento delle pene per chi esercita abusivamente la professioneFonte: L. 11 gennaio 2018 n. 3
01 Febbraio 2018
La Legge 11 gennaio 2018, n. 3, oltre a delegare il Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica, è un provvedimento che riordina le professioni sanitarie e gli ordini professionali, introducendo anche novità importanti per la ricerca clinica. Fra le numerose norme che compongono la legge, troviamo l'articolo 11 che modifica legge 8 marzo 2017 n. 24, la cd. Legge Gelli Bianco. In particolare: Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida (art. 5): Viene soppressa la fase della proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida nell'ambito della procedura di riordino dei compiti e delle funzioni del Sistema nazionale per le linee guida nel settore diagnostico e terapeutico. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9): vengono effettuate alcune precisazioni (correggendo errori materiali) nella formulazione letterale delle norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o amministrativa degli esercenti una professione sanitaria Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità (art. 13): si eleva da dieci a quarantacinque giorni il termine per la comunicazione all'esercente una professione sanitaria, da parte della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) e dell'impresa di assicurazione, circa l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. Occorre ricordare che, nella prima fattispecie, il termine decorre dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art.14): inserisce tra le funzioni del Fondo di garanzia di cui all'art. 14 della citata L. n. 24 quella di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale. Si pone il dubbio se sussista l'esigenza di un coordinamento della novella con l'attuale testo del suddetto art. 14, anche al fine di chiarire quale sia la tipologia dell'intervento di nuova introduzione L'articolo 12 della legge 3/2018, invece, riscrive l'articolo l'art. 348 c.p., Esercizio abusivo di una professione, aumentandone notevolmente le pene previste: 1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. 2.La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. 3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività' delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
La medesima condotta è punita anche nell'ipotesi di esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, in questo caso la pena prevista è quella della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500 (art. 141, comma 1, T.U. leggi sanitarie).
In caso di omicidio colposo commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di arte sanitaria la pena ora prevista è quella della reclusione da tre a dieci anni (art. 589, comma 2, c.p.). Qualora, invece, conseguano lesioni gravi (art. 590 c.p.) la pena è della reclusione da sei mesi a due anni; se le lesioni sono gravissime la pena sale da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione.
L'art. 13 della l. 3/2018 prevede una specifica ipotesi delittuosa per il farmacista che «in assenza di prescrizione medica , dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1 (l. 376/2000), per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio», in questa ipotesi la pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10 milioni a 150 milioni di lire». Il comma 4 dell'art. 12 disciplina invece la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia stabilendo «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione» (art. 123, comma 3, T.U. leggi sanitarie).
All'art. 61 c.p. è aggiunto il comma 11-sexies che inserisce una nuova circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitare residenziali o semiresidenziali,.
Infine si disciplina che i beni immobili confiscati, in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, «sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali» (art. 86-ter disp. att. c.p.p.) |