Improponibilità della domanda risarcitoria giudiziale se il danneggiato non collabora con l'assicuratore

Redazione Scientifica
02 Febbraio 2018

Il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio; in difetto, si determina una sospensione del termine previsto per lo spatium deliberandi e la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile.

IL CASO Un ciclista viene investito da un auto e, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro, conviene in giudizio dinnanzi al Giudice di pace di Trieste il conducente dell'autovettura, la società proprietaria del mezzo e la Compagnia di assicurazione. Il Giudice respinge la domanda risarcitoria e la Corte territoriale, in accoglimento dell'eccezione della compagnia di assicurazione già formulata in primo grado, dichiara l'improcedibilità della domanda ex artt. 145 e 148 cod. ass. Il danneggiato propone dunque ricorso per la cassazione della sentenza, articolandolo in quattro motivi.

INERZIA E RIFIUTO DEL DANNEGGIATOLa Suprema Corte dichiara che il Tribunale aveva ampliamente dimostrato come l'attore non avesse provato il rispetto delle condizioni di proponibilità della domanda; anzi, prova contraria era stata fornita dal convenuto, nonostante non ne avesse l'onere. Il Tribunale aveva accertato l'inerzia ed anzi il rifiuto del ricorrente di mettere a disposizione la bicicletta per consentire una ricostruzione completa dell'accaduto, mediante comparazione con i segni rilevati sull'autovettura, come richiesto dalla Compagnia di assicurazione.

APPREZZAMENTI DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO La Cassazione ne approfitta per ricordare che la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione,riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, che non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (ex multis, Cass. civ. n. 16056/2016). E nel caso di specie il Tribunale aveva effettuato «una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento su alcune di esse».

COLLABORAZIONE SLEALE NELLE TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI La Cassazione rileva poi come la decisione di improponibilità della domanda si fondi sul riscontrato «inadempimento di carattere sostanziale rilevante da parte del soggetto gravato di tale obbligo e di un atteggiamento contrario alla buona fede ex art. 1175 c.cnel diniego di mettere a disposizione il mezzo per consentire alla Compagnia di operare le sue valutazioni, in un caso di sinistro senza testimoni diretti ed incerto nella sua effettiva dinamica. Ciò, prosegue la Corte, ha determinato una sospensione della procedura rilevante ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass.

INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 145 E 148 COD. ASS. La Cassazione rileva che la questione attiene all'interpretazione degli artt. 145 e 148 cod. ass. e ricorda che l'art. 145 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, decorrenti dal momento in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata A/R, avendo osservato le modalità previste dall'art. 148, che prescrive invece il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilendo uno spatiumdeliberandi per l'assicuratore per consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati, esplicitando altresì i doveri di collaborazione del danneggiato. Dunque l'art. 148 non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene alle attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa.

ONERE DI COLLABORAZIONE DEL DANNEGGIATO Il tema dell'improcedibilità, afferma la Corte, deriva dunque solo dall'art. 145 che prevede che la proponibilità della domanda risarcitoria sia da un lato condizionata dalla richiesta formulata secondo le indicazioni dell'art. 148, ma con un presupposto sostanziale, ossia il comportamento del danneggiato improntato a buona fede e correttezza, dal momento che «il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio».L'azione per il risarcimento non può dunque essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, abbia impedito all'assicurazione di espletare le attività finalizzate alla formulazione della congrua offerta ex art. 148 cod. ass.

La Corte dunque rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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