Nessuna disdetta per la OO.SS. non firmataria dei precedenti contratti aziendali presso la cedente e la cessionaria
02 Febbraio 2018
A far data dalla sottoscrizione del nuovo contratto aziendale deve ritenersi che perdano efficacia i contratti aziendali del cessionario e delle società cedenti, in quanto automaticamente sostituti di diritto dal nuovo contratto di pari livello (art. 2112, terzo comma, c.c.). Inoltre, quando una organizzazione sindacale non sia firmataria dei precedenti contratti aziendali presso le società del cedente e del cessionario, la stessa non ha diritto di essere destinataria di alcuna comunicazione di disdetta, per cui, ai sensi dell'art. 2112 terzo comma c.c., trova automatica applicazione esclusivamente il nuovo contratto aziendale; rimanendo irrilevanti sia la mancata sottoscrizione di detto contratto da parte della OO.SS non firmataria, sia la sua mancata partecipazione alle trattative, sia la mancata comunicazione della disdetta dei precedenti accordi aziendali. |