La chiusura del balcone con costruzione di una veranda

Pier Paolo Capponi
02 Febbraio 2018

È legittima la chiusura di un balcone in modo da costruire una veranda, nel caso in cui al di sopra esista un altro balcone?

È legittima la chiusura di un balcone in modo da costruire una veranda, nel caso in cui al di sopra esista un altro balcone?

La risposta è positiva, ma tenendo presente ben determinate condizioni.

La veranda realizzata su un balcone non può in sé debordareil perimetro del balcone soprastante, in quanto la relativa realizzazione e/o esistenza violerebbe le distanze di cui all'art. 907 c.c., a mente del quale «quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905 c.c.».

Il proprietario del piano sovrastante ha infatti diritto ad esercitare, dalle proprie aperture, anche la veduta in appiombo, cioè quella fino alla base dell'edificio.

Sulla scorta di tale premesse, App. Palermo 15 febbraio 2017, ha sancito la prevalenza delle norme sui rapporti di vicinato rispetto quelle di natura condominiale, così obbligando il proprietario della veranda a procedere alla relativa rimozione.

In particolare, ha affermato che l'art. 907 c.c. pone un divieto assoluto a costruire a distanza inferiore ai tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione venga realizzata a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto sulla sua idoneità o meno ad impedire o ad ostacolare l'esercizio della veduta; pertanto quando si è acquisito il diritto multidirezionale di avere vedute sul fondo del vicino, il proprietario di questo, nell'installazione di una veranda, deve rispettare le distanze in verticale e in appiombo, secondo le disposizioni di cui all'art. 907 c.c., per consentire le vedute dirette, oblique, e in appiombo e quindi tenersi a distanza di tre metri sotto la soglia dell'appartamento sovrastante.”

La sentenza è conforme all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte: cfr. Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2007, n. 17317, secondo cui «il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, è soggetto alla normativa sulle distanze di cui all'art. 907 c.c. quando la costruzione insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella del sovrastante balcone, mentre non è tenuto ad analogo rispetto qualora la veranda insista esattamente nell'area del balcone senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario sovrastante».

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