Bancarotta: concorso del sindaco solo se poteva impedire la condotta distrattiva dell’amministratore
05 Febbraio 2018
Perché vi sia concorso dei component del collegio sindacale nel reato di bancarotta commesso dall'amministratore, anche a titolo di omesso controllo sull'operato di quest'ultimo, occorre provare come il sindaco abbia contribuito causalmente alle condotte commissive perpetrate dell'amministratore. E' il principio affermato dalla Cassazione Penale, nella sentenza n. 5180 depositata lo scorso 2 febbraio. Il caso. L'amministratore di fatto e un componente del collegio sindacale di una società fallita venivano condannati per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La condanna veniva confermata in appello e gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il concorso dei sindaci nel reato di bancarotta. La Cassazione si concentra, in particolare, sul ricorso presentato dal sindaco e, dunque, sul tema del concorso di questi nella distrazione operata dall'altro imputato, amministratore. Come più volte affermato in giurisprudenza, è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo, ex art. 40 cpv c.p.: il controllo sindacale, infatti, non si esaurisce in una mera verifica formale, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione operata dagli amministratori (così: Cass. Pen., n. 10186/2010). Di conseguenza, si è affermato che è configurabile il concorso del sindaco nei reati di bancarotta commessi dall'amministratore della società, anche a titolo di omesso controllo sull'operato di quest'ultimo, o di omessa attivazione di poteri loro riconosciuti dalla legge (Cass. Pen., n. 14065/2016). L'apporto causale omissivo del sindaco: il potere di controllo. Tuttavia, perché vi sia responsabilità del sindaco occorre che questi abbia contribuito causalmente alle condotte distrattive architettate e perpetrate dall'amministratore: nella concreta vicenda processuale, invece, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna prova in merito e deve essere, dunque, annullata per vizi argomentativi. Accogliendo il ricorso, la S.C. riconosce che se i sindaci concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore, anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti, ex artt. 2043 ss. c.c., deve essere dimostrato che avrebbero effettivamente potuto esercitare quei poteri di controllo. Nel caso di specie, la condotta imputata all'amministratore è consistita in una distrazione, commessa prima dell'assemblea sociale attraverso una complessa operazione contabile di anticipazione di un'ingente somma in favore della sorella, sulla quale non poteva in alcun modo esplicarsi da parte del sindaco alcun potere interdittivo ed impeditivo dell'evento distrattivo. |