La maternità in quanto tale non è prova presuntiva del licenziamento discriminatorio
05 Febbraio 2018
In assenza di elementi, anche di natura presuntiva, deve escludersi un sicuro collegamento eziologico tra la condizione di lavoratrice madre ed il recesso datoriale. Il solo riferimento alla condizione di lavoratrice madre ed alla consecutio temporale tra gli eventi denunciati appare elemento insufficiente al fine di far ritenere occultato un motivo illecito dietro le motivazioni del recesso esplicitate dal datore di lavoro (nel caso la lavoratrice aveva addotto quale motivo della discriminazione nel fatto di essere una lavoratrice madre e dal rapporto di contiguità cronologica tra la nascita dei tre figli della reclamante e le vicende lavorative successive). |