La sanatoria della citazione nulla opera anche in appello

Redazione scientifica
05 Febbraio 2018

I vizi attinenti alla cd. vocatio in ius sono sanati, con effetto ex tunc, sia dalla costituzione del convenuto sia, in mancanza di tale costituzione, dalla rinnovazione della citazione nel termine perentorio che il giudice deve all'uopo assegnare.

Il caso. La Corte d'appello di Cagliari dichiarava il gravame inammissibile in quanto, l'omessa indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione in appello, della data dell'udienza di comparizione produce l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria.

Il soccombente appellante ha proposto ricorso per cassazione.

Citazione in appello nulla per vizi della cd. vocatio in ius Il Collegio afferma che, a sostegno della propria decisione, la Corte territoriale ha richiamato un precedente (Cass. civ., n. 18868/2014) regolato da disposizioni diverse. A quella controversia, infatti, in quanto iniziata nel 1992, era stato applicato il testo dell'art. 164 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche operate, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 9 della l. n. 353/1990, in cui mancava la previsione della sanatoria con effetti ex tunc della citazione nulla per vizio della cd. vocatio in ius in seguito alla sua rinnovazione.

… Sanata con effetti ex tunc Con riferimento all'attuale formulazione dell'art. 164 c.p.c., invece, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che tale disposizione è integralmente applicabile all'atto introduttivo del giudizio di appello, inclusi i commi 2 e 3, in base ai quali i vizi attinenti alla cd. vocatio in ius sono sanati, con effetti ex tunc, sia dalla costituzione del convenuto sia, in mancanza di tale costituzione, dalla rinnovazione della citazione nel termine perentorio che il giudice deve all'uopo assegnare (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 24933/2014; Cass. civ., n. 384/2013; Cass. civ., n. 16877/2007).

… Se la citazione è rinnovata nel termine perentorio assegnato dal giudice. Nel caso di specie, pertanto, la Corte d'appello ha sbagliato a non decidere la controversia nel merito. Invero, essendo stato ravvisato un vizio della cd. vocatio in ius dell'atto di citazione in appello ed essendo stato correttamente assegnato un termine per la sua rinnovazione, avvenuta regolarmente e tempestivamente, avrebbe dovuto ritenere sanato il vizio con effetti ex tunc.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

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