Richiesta indennità sostitutiva reintegrazione: termini

05 Febbraio 2018

La richiesta dell'indennità sostitutiva della reintegrazione può essere comunicata soltanto dopo la condanna del datore?

La richiesta dell'indennità sostitutiva della reintegrazione può essere comunicata soltanto dopo la condanna del datore?

In base a quanto disposto all'art. 18 co. 3 della L. n. 300/70, il legislatore si preoccupa di fissare un termine finale entro il quale la determinazione del dipendente, illegittimamente licenziato, deve essere comunicata alla parte datoriale. Tale limite temporale è diretto a superare l'incertezza sulla continuazione o meno del rapporto di lavoro, conseguente alla sentenza con la quale venga dichiarata l'illegittimità del recesso datoriale e ordinata la reintegrazione del lavoratore, qualora sia prevista una tutela di tipo reale. Da ciò consegue che la volontà di richiedere l'indennità sostitutiva, in luogo del ripristino del rapporto lavorativo, non è sottoposta ad alcun vincolo circa il momento iniziale in cui deve essere manifestata. Non si attenderà, dunque, l'ordine del giudice, potendosi procedere anche mediante la domanda introduttiva del giudizio. In merito: Cass. n. 18353/2014 e n. 24026/2016.

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