Lavori di rafforzamento edile e reverse charge

06 Febbraio 2018

Una Sas è conduttrice in forza di contratto di leasing di un fabbricato ad uso industriale che, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, richiede lavori di rafforzamento locale con miglioramento sismico dello stesso. I lavori di rafforzamento sono stati ammessi a beneficiare dei contributi pubblici di cui al c. 1 lett. a) dell'art. 3 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122 con i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Regione Lombardia con l'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.Si chiede se per i lavori appaltati in base all'ordinanza di concessione del contributo si possa richiedere l'applicazione del regime di reverse charge.

Una sas è conduttrice in forza di contratto di leasing di un fabbricato ad uso industriale che, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, richiede lavori di rafforzamento locale con miglioramento sismico dello stesso. I lavori di rafforzamento sono stati ammessi a beneficiare dei contributi pubblici di cui al c. 1 lett. a dell'art. 3 del D.L. 6/6/2012 n. 74 convertito dalla legge 1/8/2012 n. 122 con i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Regione Lombardia con l'ordinanza n. 13 del 20/2/2013 e s.m.i. Si chiede se per i lavori appaltati in base all'ordinanza di concessione del contributo si possa richiedere l'applicazione del regime di reverse charge.

Nel quesito non viene specificato se nella fattispecie ricorrano tutti i requisiti – soggettivi ed oggettivi – richiesti per l'applicazione del reverse charge: appare quindi opportuno richiamare i criteri adottati in via generale dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E al fine di verificare la sussistenza dei relativi presupposti.

Si tenga presente inoltre che per individuare il settore edile, è necessario fare riferimento ai codici della sezione F (“Costruzioni”) della tabella ATECOFIN (2004) – ora sostituiti dai codici ATECO 2007 – e quindi alle seguenti tipologie di attività:

1. lavori generali di costruzione;

2. lavori speciali per edifici e opere di ingegneria civile;

3. lavori di completamento del fabbricato;

4. lavori di installazione in esso dei servizi.

In merito alla legittimazione dell'impresa conduttrice dell'immobile in locazione finanziaria, si richiama quanto pubblicato sul portale della Regione Emilia Romagna (risposta 1.2 dell'aprile 2016), sempre con riferimento all'evento sismico del 20-29 maggio 2012.

Qualora detto esame conduca ad una risposta affermativa – nel senso che si è in presenza di operazioni riconducibili al meccanismo di inversione contabile disciplinato dall'art. 17, sesto comma, del Dpr 633/72 – occorre verificare il rapporto esistente tra la citata normativa e gli interventi edilizi appaltati con il sostegno pubblico disposto per legge a seguito di calamità naturali.

Orbene, posto che tale regime speciale opera in presenza di prestazioni “rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”, e che l'art. 17 del decreto Iva delimita altresì l'ambito applicativo delle deroghe a detto principio, si ritiene che la fattispecie richiamata nel quesito non sia riconducibile ad alcuna delle eccezioni all'inversione contabile. Tale conclusione sembra essere confermata anche dall'analisi della prassi ministeriale intervenuta in materia. Nè, infine, l'art. 3 del D.L. 74/2012 offre spunti al riguardo.

Pertanto si ritiene che l'operazione indicata sia assoggettabile al reverse charge.

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