L'imposta di registro colpisce il rapporto racchiuso in sentenza quale indice di capacità contributiva

Redazione scientifica
07 Febbraio 2018

La Cassazione ha ricordato che seppur indiscussa la natura solidale della responsabilità tributaria – così come previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 – l'obbligazione per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratta di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo così rilevo non la sentenza in quanto tale ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva.

Il caso. La vicenda prende avvio da una richiesta – da parte dell'Amministrazione finanziaria – di pagamento di una somma a titolo di omessa registrazione di una sentenza che condannava i sindaci e gli amministratori della società contribuente al risarcimento del danno derivante dalla negligente gestione della società stessa. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, sul presupposto che «l'Ufficio ha ritenuto di dover chiedere al ricorrente il pagamento dell'imposta di registro non in ragione del dispositivo riguardante la sua condanna, ma sulla base dell'intero importo statuito in sentenza, contravvenendo alla funzione intrinseca della disposizione che regola l'imposta di registro [...]». Non sono dello stesso avviso i giudici di secondo grado, i quali accolgono l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, la liquidazione della sentenza va fatta sulla base dell'importo complessivo da risarcire, senza considerare il diverso grado di responsabilità dei soggetti coinvolti.

Imposta di registro sulla sentenza di condanna. Ora la questione arriva in Cassazione, dove viene lamentato dalla società contribuente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 57 e 37 del d.P.R. n. 131/1986; la sentenza (base dell'avviso per cui è causa), influisce sulla sfera giuridica e patrimoniale del ricorrente solo in ragione del capo che prevede la sua condanna e non sull'intera somma. Pertanto l'Agenzia avrebbe dovuto calcolare l'imposta di registro su quest'importo. Inoltre, la responsabilità solidale ex art. 57 cit. sussiste solo nel caso in cui le parti siano avvinte da un litisconsorzio obbligatorio, non anche quando questo sia facoltativo, come nel caso di specie.

Il presupposto della solidarietà. I Supremi Giudici nella disamina chiariscono, dunque, che il presupposto della solidarietà deve ritrovarsi nel rapporto sostanziale più che nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, risulta rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza.

«Sarebbe irragionevole – spiegano i Giudici – che due soggetti, responsabili di una stessa condotta e condannati al pagamento di una stessa somma di denaro – per il solo fatto di essere condannati il primo mediante una sentenza contenente anche altro capo di sentenza di condanna a carico di altro soggetto e il secondo no – siano tenuti a pagare imposte di registro diverse».

La Corte ha accolto il ricorso e cassato l'impugnata decisione.

*Fonte: iltributario.it

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