Il verbale di avvenuta conciliazione quale titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

07 Febbraio 2018

Il tribunale di Ascoli Piceno si è occupato di stabilire se il verbale redatto in esito al procedimento di mediazione ed omologato dal tribunale costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Massima

Il verbale sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 28/2010, per di più omologato dal Presidente del tribunale, costituisce, come previsto dalla norma testé indicata, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale con previsione speciale rispetto a quanto previsto dall'art. 2818 c.c. e senza alcuna possibilità di sindacato sul contenuto dell'atto.

Il caso

La società Alfa proponeva ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c. reclamo avverso l'iscrizione con riserva dell'ipoteca richiesta sui beni della società Beta in forza di verbale di conciliazione della Camera di Conciliazione Forense Picena, omologato dal tribunale di Ascoli Piceno. La società Alfa sosteneva che il predetto verbale costituisse valido titolo per l'iscrizione ipotecaria ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Si costituiva nel procedimento il Conservatore dei registri immobiliari di Ascoli Piceno, il quale sosteneva la correttezza dell'accettazione con riserva della richiesta iscrizione, poiché il verbale di conciliazione, pur essendo un titolo astrattamente idoneo per l'iscrizione di ipoteca, non presentava i requisiti di cui all'art. 2818 c.c..

Provvedeva a costituirsi anche la società Beta, la quale concludeva per il rigetto del reclamo e per la cancellazione dell'ipoteca iscritta (se pur con riserva) sui propri beni.

A fondamento delle domande formulate, Beta eccepiva l'inammissibilità del reclamo, per esser stato lo stesso promosso oltre il termine perentorio previsto dalla legge, l'insussistenza dei requisiti per l'omologazione del verbale di conciliazione e la malafede del reclamante, come desumibile dai rapporti extraprocessuali intercorsi tra le parti.

La questione

La questione principale trattata dal tribunale di Ascoli Piceno può essere sintetizzata come segue: il verbale redatto in esito al procedimento di mediazione (il cui accordo conciliativo ad esso allegato è sottoscritto dalle parti) ed omologato dal tribunale costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, l'art. 2818 c.c. individua quali titoli per iscrivere ipoteca sui beni del debitore le sentenze di condanna al pagamento di una somma, all'adempimento di una diversa obbligazione o al risarcimento del danno (non già anche le sentenze di accertamento o costitutive) oppure gli altri provvedimenti giurisdizionali ai quali la legge attribuisce tale effetto. Da qui, per l'appunto, la denominazione di ipoteca giudiziale.

Ebbene, la pronuncia in commento, dopo aver dato atto, richiamando il precedente del tribunale di Varese, del fatto che l'accordo di conciliazione contenuto nel verbale di mediazione ha comunque natura di contratto a base volontaristica, condivide la conclusione a cui è giunto il giudice lombardo; ossia il carattere speciale dell'art. 12 del d.lgs. n. 28/2010 che integra la disciplina di diritto comune vincolando l'interprete a ritenere l'iscrizione, per l'appunto giudiziale, seppur proveniente da un atto di carattere non giurisdizionale.

Diversamente opinando, se si subordinasse l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale al possesso da parte del verbale di conciliazione dei requisiti previsti dall'art. 2818 c.c. (ad esempio, la condanna al pagamento di una somma) si vanificherebbero gli sforzi del legislatore tesi alla deflazione del contenzioso, oltre che contravvenire al tenore letterale dell'art. 12 d.lgs. n. 28/2010, il cui contenuto rispecchia il criterio direttivo di cui all'art. 60, comma 3, lett. s) della legge delega n. 69/2009.

Il decreto de quo, inoltre, chiarisce come al tribunale, nell'ambito di un procedimento ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c., non sia consentito rimettere in discussione il provvedimento di omologazione del verbale di mediazione precedentemente emesso né sindacare circa asseriti comportamenti extraprocessuali tenuti dalle parti in relazione all'accordo concluso.

Nel silenzio serbato dal legislatore circa gli eventuali mezzi di reazione avverso il decreto di accoglimento dell'istanza di omologazione, il giudice marchigiano, nell'escludere la propria competenza al riguardo, sembra aderire al pensiero di quegli Autori che, in tale ipotesi, ritengono possibile applicare in via analogica l'art. 739 c.p.c. (Canale, Il decreto legislativo in materia di mediazione, in Riv. dir. proc., 2010, p.628; M. Fabiani, Profili critici del rapporto tra mediazione e processo, in www. judicium.it § 2) oppure proporre reclamo avanti alla Corte d'appello in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 825, comma 3, c.p.c. (Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, in Rass. forense, 2010, p.68) o ancora l'instaurazione di un processo a cognizione piena nelle forme ordinarie (Bove, Luci ed ombre nella legge quadro sulla mediazione (d.lgs. n. 28 del 2010), 2011 p.18).

Quanto, poi, alla rilevanza dell'asserita malafede di una delle parti nella fase extraprocessuale ai fini del reclamo ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c., il tribunale di Ascoli Piceno ha escluso qualsivoglia potestas iudicandi, poiché, in estrema sintesi, esula da tale procedimento (latu sensu cautelare ed a contraddittorio non pieno) l'accertamento della sussistenza del diritto sostanziale ad ottenere l'ipoteca, il quale è rimesso ad un eventuale giudizio contenzioso (ex multis Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2005, n. 6675 in Giust. Civ. Mass. 2005, 3).

Osservazioni

L'art. 12 d.lgs. n. 28/2010, così come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 consente alle parti, che hanno raggiunto un accordo conciliativo in esito al procedimento di mediazione, di avvalersi del relativo verbale (al quale è allegato l'accordo) come titolo esecutivo anche per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Se quanto appena detto è il dato costante che emerge dalla norma poc'anzi citata, è altrettanto vero che la stessa prevede due modalità, affinché il verbale di avvenuta conciliazione possa costituire titolo esecutivo.

Difatti, l'accordo conciliativo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, acquista ipso iure valenza di titolo esecutivo, senza la necessità della previa omologazione giudiziale (in questo senso, Trib. Bari, sez. II, 7 settembre 2016, richiamata anche dal provvedimento in commento, la quale, con riferimento all'art. 12 d.lgs. n. 28/2010, dà atto dell'innovazione della categoria dei titoli esecutivi ex lege).

In tutti gli altri casi, invece, ossia quando non vi sia stata la partecipazione dei difensori, l'accordo allegato al verbale dovrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto presidenziale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Come accennato, dunque, indipendentemente dal percorso seguito dalle parti, il verbale (di accordo, in entrambi i casi visti) costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2017, p.279).

Da ultimo, posto che l'accordo conciliativo in questione viene generalmente inquadrato nello schema del contratto di transazione, ne consegue che anche qualora l'accordo di conciliazione sia stato omologato ciò non preclude la possibilità di impugnare detto accordo con i consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione ed elencati agli artt. 1969-1976 c.c. (Luiso, Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?, in www. judicium.it; Bove, Luci ed ombre, cit., p. 18) o, secondo altri Autori, mediante i più generali rimedi della nullità e dell'annullabilità del contratto (Santagada, La conciliazione delle controversie civili, Bari, 2008, p. 375)

L'omologazione, infatti - la quale attiene, unicamente, al conferimento dell'efficacia esecutiva - viene concessa a seguito di un esame dell'accordo conciliativo che involge la sola regolarità formale e il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

La circoscritta portata dell'omologazione ed i precisi confini del sindacato giudiziario (di carattere non contenzioso) che limitano l'attività di controllo a cui è tenuto il Presidente del tribunale (la quale, dunque, non si estende a fatti esterni all'accordo conciliativo), legittimano la parte, in un momento successivo, a far valere in giudizio (in un ordinario processo di cognizione) le eventuali patologie affliggenti l'accordo raggiunto in sede di mediazione.

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