Espropriazione immobiliare e sospensione feriale del termine per il versamento del saldo prezzo
07 Febbraio 2018
La sospensione feriale dei termini processuali opera rispetto al termine per il versamento del cd. saldo-prezzo nell'espropriazione immobiliare?
Il quesito attiene a problematica particolarmente delicata, in quanto – a prescindere da differenti posizioni talvolta emerse nella giurisprudenza di merito – la Suprema Corte è salda nel ritenere che il termine per il versamento del prezzo è perentorio sicché il provvedimento del giudice di eventuale proroga è illegittimo (Cass. civ., 19 dicembre 2014, n. 26884, la quale ha tuttavia precisato che detto provvedimento non è, peraltro, autonomamente impugnabile prima dell'emanazione del decreto di trasferimento in favore dello stesso aggiudicatario). Invero, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Cass. civ., 29 maggio 2015, n. 11171). Circa l'operatività della sospensione feriale dei termini processuali nella vendita forzata ai fini precipui del calcolo del termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, si segnala, pur con specifico riferimento alle vendite fallimentari ma con richiamo alle previsioni generali dettate dal codice di procedura civile per l'espropriazione immobiliare, la posizione espressa da Cass. civ., 13 luglio 2012, n. 12004, per la quale il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, comma 1, c.p.c., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi, alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva, con conseguente soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. |