Il credito per aggio del concessionario

07 Febbraio 2018

In sede di accertamento del passivo dei crediti tributari insinuati dal concessionario della riscossione, è sufficiente l'estratto di ruolo, ma il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio .
Massima

In sede di accertamento del passivo dei crediti tributari insinuati dal concessionario della riscossione, è sufficiente l'estratto di ruolo, ma il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio.

Il caso

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un ricorso presentato dall'Agente della Riscossione contro un provvedimento del Tribunale competente che ha rigettato le relative doglianze.

I giudici di primo grado hanno giudicato inidonea a documentare il credito tributario la produzione da parte di Equitalia delle cartelle esattoriali non notificate. Inoltre, il Tribunale ha escluso che agli aggi debba essere riconosciuta la medesima natura privilegiata dei tributi alla cui riscossione accedono, negando anche il riconoscimento del privilegio agli interessi moratori. Infine, è stato escluso che siano ammissibili al passivo le spese per l'insinuazione allo stato passivo.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso per quanto riguarda il primo motivo (cartelle esattoriali non notificate) ed il quarto (spese per insinuazione passivo), mentre ha respinto il secondo (aggio) e ritenuto inammissibile il terzo (interessi moratori).

Le questioni

La S. Corte chiarisce quali sono i documenti necessari per fare valere nei confronti della procedura i crediti erariali. La Corte ritiene ammissibile il credito impositivo sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

Per quanto riguarda la natura del credito relativo all'aggio, invece, vi sono indirizzi contrastanti, anche in funzione del momento di attivazione del credito: alcuni giudici hanno ritenuto di riconoscere natura privilegiata al credito per aggio fatto valere prima dell'apertura della procedura concorsuale, attribuendogli la qualifica di “accessorio” del tributo principale iscritto a ruolo, oppure applicando l'art. 2749 c.c., che stabilisce l'estensione del privilegio a quelle spese relative all'intervento nel processo esecutivo (App. Milano 22 gennaio 2008); altri giudici, per contro, ritengono che il credito abbia natura chirografaria, in considerazione della sua natura diversa dal tributo, in quanto – seppur sia calcolato in percentuale sui tributi iscritti a ruolo (il che potrebbe farne presumere la natura di accessorio, al pari degli interessi e delle sanzioni)- invero in base alla ratio che ha ispirato al riforma della disciplina sulla riscossione, l'aggio dovrebbe rappresentare il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nell'espletamento dell'attività di riscossione.

La sentenza in commento avvalora quest'ultimo indirizzo, che si può oramai considerare dominante.

Le soluzioni giuridiche
L'art. 93 della Legge Fallimentare richiede, ai fini dell'ammissione al passivo, l'allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, secondo parte ricorrente, non solo il ruolo, ma anche l'estratto di ruolo sarebbe idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito; esigendo la notifica della cartella di pagamento, sarebbe come imporre all'agente della riscossione un onere maggiore, equivalente ad esigere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione al proprio credito. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agente della riscossione, facendo riferimento a quanto sancito da altre pronunce della stessa Suprema Corte (ordinanza del 9 dicembre 2014, n. 25863), secondo le quali per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale (Corte di Cassazione del 13 giugno 2016, n. 12117): in base a questa interpretazione l'attività di riscossione si considera iniziata già solo con la mera formazione del ruolo, dato che questo contiene in sé già tutti gli elementi necessari ad identificare la pretesa erariale, e - come tale - identifica pienamente il debito del soggetto passivo nei confronti dell'Erario. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, le tesi del Fallimento non può essere condivisa, in quanto la stessa tenderebbe a violare la normativa procedurale prescritta per gli altri crediti concorsuali dalla L. Fall., artt. 92 e segg. Va a questo punto ricordato che l'art. 87, comma 2, del D.P.R. 602/1973 prevede che, se il debitore è dichiarato fallito, "il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura" ed il successivo art. 88, comma 1, aggiunge che "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (ordinanza della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2017, 5244). Per quanto riguarda il credito relativo all'aggio, a seguito della riforma della disciplina sulla riscossione (D.L. n. 203/2005, poi D.L. 201/2011, ed infine D.Lgs. 159/2015), è previsto che l'attività dei concessionari sia remunerata con un aggio che deve essere commisurato ai costi per il funzionamento del servizio, come prevede l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999: più precisamente “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelliin relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio …”. L'evoluzione normativa è strettamente correlata all'evoluzione giurisprudenziale, dato che due importanti pronunce hanno affermato la natura “retributiva” (e non tributaria) del servizio di riscossione:
  • la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 480 del 22-30 dicembre 1993, ha ritenuto che il compenso per aggio sia legittimo se: i) ancorato ad un inadempimento del contribuente; ii) non si discosti di molto dal costo effettivo della procedura di esazione;
  • il Consiglio di Stato, con la decisione n. 272/2008, ha affermato che, con la determinazione del compenso spettante ai concessionari della riscossione, è stato “contemperato l'interesse pubblico al corretto ed adeguato funzionamento del servizio di riscossione con quello privato dei concessionari ad ottenere il giusto compenso per il servizio espletato”.
Osservazioni

Per quanto riguarda la documentazione sufficiente per l'insinuazione al passivo, si rileva che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore.] L'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento (ordinanza della Corte di Cassazione del 15 gennaio 2016, n. 655).

Secondo altra pronuncia della Corte di Cassazione (5 settembre 2017, n. 20784), nonostante la differenza sostanziale che caratterizza il "ruolo" e "l'estratto di ruolo", l'insinuazione al passivo è possibile effettuarla anche sulla base di tale documento, considerato che, come specificato da altra giurisprudenza, "l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale" (Cass. 9 giugno 2016, n. 11794).

Il ruolo, infatti, è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e in cui sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Esso rappresenta un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente.

Al contrario, l'estratto di ruolo è un "elaborato informatico contenente gli "elementi" del ruolo e rappresenta un "documento" formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta (Cass. SU 2 ottobre 2015, n. 19704).

In ogni modo, gli estratti di ruolo, secondo i Giudici di legittimità, contengono tutti gli elementi sufficienti per identificare il credito da ammettere al passivo.

Infine, si deve sottolineare come recentemente la stessa Corte di Cassazione ha stabilito, relativamente ai crediti di natura previdenziale, che le norme sull'amissione con riserva non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In tale caso, continuano i giudici di legittimità, la notifica della cartella non è necessaria ad alcun fine, allorché la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale) e dunque non si ponga l'esigenza di accertare il diritto controverso davanti a un giudice speciale come quello tributario: in tal caso le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti allo stesso giudice fallimentare (giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, tribunale in sede di opposizione) e da lui risolte (ordinanza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2017, n. 12934).

Dalla sentenza in commento non si comprende se la mera formazione del ruolo, non seguita dalla notifica, sia allo stesso modo sufficiente per far ammettere al passivo, oltre al credito tributario, anche il credito per aggio. Se così fosse, la sentenza si porrebbe in contrasto con una certa prassi giurisprudenziale, che riconosce il carattere concorsuale dell'aggio solo se la corrispondente attività di riscossione venga intrapresa e svolta dal concessionario - sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento - prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (principio ritenuto applicabile anche nell'ambito del concordato preventivo, in considerazione degli effetti protettivi collegati alla pubblicazione del ricorso ex art. 168 l.fall., in base al quale i creditori per titolo o causa anteriori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, cfr. Trib. Padova 3 aprile 2014, in questo portale). Se questa fosse la conclusione raggiunta dalla sentenza in commento, ossia che la semplice formazione del ruolo è sufficiente per l'ammissione al passivo anche del mero credito per aggio, non si comprenderebbero le ragioni di un tale decisum (se non per le sempre e mai abbastanza comprensibili “ragioni erariali”), dato che l'aggio è considerato il corrispettivo di un servizio di riscossione, rispetto al quale la mera formazione del ruolo si pone come semplice attività preparatoria di tale servizio senza che questo servizio ancora sia stato svolto.

Con riferimento, invece, alla natura del credito per aggio, la sentenza in commento conferma l'orientamento giurisprudenziale in corso, ponendosi in linea con l'evoluzione del sistema di riscossione che individua l'aggio alla stregua di un rimborso delle spese sostenute per il recupero coattivo del credito erariale, scollegato dalla natura di remunerazione del servizio di riscossione, e quindi qualificandolo in modo autonomo dal tributo cui l'attività di riscossione si riferisce (e rispetto al quale non si pone come accessorio), per cui gli va riconosciuta la natura chirografaria, non applicandosi l'art. 2749 c.c., che attiene esclusivamente agli interessi e alle spese di intervento nel processo esecutivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.