Black-out elettrico: nessuna responsabilità del rivenditore dell'energia

Redazione Scientifica
07 Febbraio 2018

I danni cagionati all'utente finale, derivanti dalla mancata erogazione causata dal malfunzionamento della rete, non possono essere in alcun modo attribuiti ex art.1228 c.c. alla società che svolga, come attività, la mera compravendita dell'energia, inqualificabile come soggetto ausiliario della società responsabile della distribuzione del servizio.

IL CASO Il Tribunale di Sulmona conferma la decisione del giudice di primo grado che aveva condannato una società fornitrice di energia elettrica al risarcimento dei danni subiti dal titolare di una ditta a causa di un black-out elettrico, durato diverse ore. La Corte territoriale aveva ritenuto responsabile la società fornitrice per i fatti addebitabili all'ente distributore dell'energia, considerandolo quale ausiliario ex art. 1228 c.c. La Società ricorre in Cassazione, sulla base di quattro motivi.

AUSILIARIO EX ART. 1228 C.C.? In particolare, con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., oltre che degli artt. 1, 3, 9 d.lgs. n. 79/1999, contestando l'attribuzione della responsabilità per la sospensione del servizio in capo ad una società mera venditrice di energia, sostenendo che la responsabilità per eventuali black-out sia invece attribuibile solo all'ente responsabile della trasmissione e/o della distribuzione dell'energia elettrica, non qualificabile come ausiliario della società venditrice ex art. 1228 c.c.

MANCATO REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE La Suprema Corte considera il primo motivo fondato e dunque suscettibile di assorbire le restanti censure. Osserva anzitutto come fatto incontroverso tra le parti fosse che l'interruzione dell'energia non aveva coinvolto solo la ditta convenuta, ma l'intera strada, potendosi dunque qualificare come una carenza di sistema dipendente dal mancato regolare funzionamento della linea di distribuzione.

SOGGETTI AUSILIARI Ricorda la Cassazione che è principio ormai consolidato che i danni cagionati all'utente finale, derivanti dalla mancata erogazione causata dal malfunzionamento della rete, non possano essere in alcun modo attribuiti ex art. 1228 c.c. alla società che svolga come attività la mera compravendita dell'energia. I soggetti che «hanno in carico la gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come dalle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali», non possono in alcun modo essere ritenuti ausiliari della società venditrice dell'energia elettrica. Possono ritenersi ausiliari solo coloro che svolgono attività su incarico della società distributrice, alla cui direzione sono assoggettati (ex multis, Cass. civ. n. 17705/2010).

CASSAZIONE SENZA RINVIO La Corte dunque ritiene che la società ricorrente non possa essere chiamata a rispondere della mancata erogazione dell'energia e pronuncia la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva. Condanna altresì il titolare della ditta al rimborso alla società delle spese dei gradi di giudizio.

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