Osservatorio sulla Cassazione – Gennaio 2018
08 Febbraio 2018
L'accertamento tributario deve sempre tener conto della dichiarazione integrativa Cass. Civ. – Sez. V – 30 gennaio 2018, n. 2220, sent. In tema di contenziosi tributari, deve ritenersi nullo l'avviso di accertamento che non tenga conto della dichiarazione integrativa, anche se presentata dalla società oltre il termine. Poiché la dichiarazione è, in linea generale e salvo casi particolari o parti specifiche di essa, un atto di scienza e quindi sempre emendabile, il contribuente può far valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria. Indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa, in sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o diritto, commessi nella redazione della dichiarazione.
Il legale rappresentante di associazione non riconosciuta paga le imposte Cass. Civ. – Sez. VI – 29 gennaio 2018, n. 2169, ord. In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.
Amministratore che preleva somme della società fallita: bancarotta preferenziale o distrattiva? Cass. Pen. – Sez. V – 26 gennaio 2018, n. 3797, sent. Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato, mentre realizza il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto.
Plagio: sono tutelate anche le opere d'arte informale Cass. Civ. – Sez. I – 26 gennaio 2018, n. 2039, sent. La normativa che contrasta il plagio trova applicazione anche riguardo alla corrente artistica della c.d. arte informale. Anche l'idea artistica che si esprima e si concretizzi mediante linee, segni o aree di macchie o colori, non immediatamente riproduttive di nessuna forma del reale, può essere giuridicamente tutelata, dovendosi proteggere la potenza della personale interpretazione e trasfigurazione del reale.
Il diritto di consultare i documenti sociali spetta anche al socio-amministratore Cass. Civ. – Sez. I – 26 gennaio 2018, n. 2038, sent. Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c., di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.
Bancarotta fraudolenta: la posizione di garanzia non comporta automatica responsabilità Cass. Pen. – Sez. I – 25 gennaio 2018, n. 3623, sent. La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, in quanto il principio di colpevolezza impone sempre la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Il principio di colpevolezza esclude, insomma, qualsiasi automatismo rispetto all'addebito di responsabilità penale, essendo sempre richiesto di verificare che la condotta gestionale imputata all'amministratore abbia concorso a determinare l'evento.
Imprese bancarie quotate: gli obblighi gravanti sui sindaci Cass. Civ. – Sez. II – 22 gennaio 2018, n. 1529, sent. La complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo, gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti degli atti di abuso gestionali degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob.
Fusione di società in concordato: la tutela dei creditori delle società partecipanti Cass. Civ. – Sez. I – 18 gennaio 2018, n. 1181, sent. In caso di concordato di società che preveda un'operazione di fusione, la cui domanda concordataria sia stata presentata da una sola delle società partecipanti alla fusione, l'attestazione di fattibilità non può non prendere in considerazione la posizione dell'incorporanda e i creditori di questa. In termini generali, infatti, la fusione può pregiudicare la posizione dei creditori di tutte le società partecipanti, proprio perchè, attuata la fusione, tutti concorrono sull'unico patrimonio risultante dall'unificazione.
L'atto di dotazione del trust non ha effetti patrimoniali Cass. Civ. – Sez. Trib. – 17 gennaio 2018, n. 975, sent. Al trasferimento dei beni in trust non si applica la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale, e anche le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa. Il trasferimento al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.
Omessa dichiarazione: risponde in concorso anche il prestanome Cass. Pen. – Sez. III – 16 gennaio 2018, n. 1590, sent. In tema di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (art. 40, comma 2, c.p., e art. 2392 c.c.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ossia che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o Iva, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi.
Cooperativa tra imprenditori agricoli: per la fallibilità occorre verificare l'attività concretamente svolta Cass. Civ. – Sez. I – 16 gennaio 2018, n. 831, ord. Ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa agricola, la cooperativa si qualifica come agricola, in deroga alla disciplina comune, allorché, sebbene soggetto distinto dai soci, provveda allo svolgimento di attività connessa, in quanto in tal caso non viene meno il legame con il ciclo produttivo del fondo. Per verificare la fallibilità o meno di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, il giudice deve sia verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, sia esaminare in concreto l'attività d'impresa svolta, senza possibilità di sovrapposizione dello scopo mutualistico: il giudice è chiamato a compiere un'indagine di fatto sull'attività concretamente svolta, anche alla luce dell'art. 2545-terdecies c.c., il quale dispone l'assoggettabilità a fallimento delle società cooperative che svolgono attività commerciale.
Bancarotta: da macroscopiche omissioni dei sindaci discende il concorso Cass. Pen. – Sez. V – 15 gennaio 2018, n. 1385, sent. Sussiste la responsabilità del presidente del collegio sindacale, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta commesso dall'amministratore, qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, alla commissione di illiceità da parte degli amministratori. Sono pertanto chiamati a rispondere del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale i sindaci che, a fronte dell'inattendibilità dei dati presenti nel bilancio e nelle scritture contabili, non si siano mai attivati, così realizzando macroscopiche omissioni idonee a dimostrare l'omesso dolo esercizio dei doveri di controllo.
Quando la pizzeria gestita dall'associazione sportiva dilettantistica gode del regime Iva agevolato Cass. Civ. – Sez. VI – 15 gennaio 2018, n. 796, ord. La gestione di un esercizio di ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come attività non commerciale, ai fini del regime agevolato per l'Iva e l'imposta sui redditi solo se l'attività risulti strumentale ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati. Incombe sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per usufruire del regime di favore. |