Risarcimento per ritardo del volo: al passeggero basta la prova del contratto di viaggio, la dimostrazione del corretto adempimento spetta al vettore
08 Febbraio 2018
IL CASO Un passeggero conviene in giudizio il vettore aereo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a causa del ritardo di quattro ore subito dal suo volo, ritardo che gli aveva impedito di imbarcarsi su un secondo volo e raggiungere così la sua residenza. Sia il Giudice di Pace di Roma che la Corte d'Appello della città avevano rigettato il gravame per difetto di prova, asserendo in particolare, che incombe sul passeggero l'onere di dimostrare che il volo ha subito un ritardo, non ritenendo sufficiente la mera allegazione dello stesso, e quindi dimostrare l'inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume. Il passeggero ricorre in Cassazione sulla base di due motivi.
I MOTIVI DI RICORSO In particolare l'attore censura la sentenza impugnata ove afferma che incombe sull'attore provare non solo l'esistenza del contratto di trasporto ma anche dell'effettivo orario di atterraggio dell'aeromobile, quindi dell'inadempimento del vettore, ritenendo invece che il vettore debba ritenersi responsabile del regolare adempimento del contratto di trasporto finché non fornisca la prova liberatoria della corretta esecuzione della prestazione. Dichiara altresì che il passeggero che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da ritardo deve provare solo la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare le circostanze dell'inadempimento, perché resta a carico del vettore la prova della regolare esecuzione della prestazione.
PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 19 CONV. MONTRÉAL La Suprema Corte analizza la normativa applicabile al caso di specie . La Convenzione di Montréal, all'art. 19, introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che deve fornire prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, per caso fortuito o forza maggiore. Dichiara, inoltre, che all'art. 22 sono posti vincoli quantitativi alla responsabilità risarcitoria del vettore, limitata alla «somma di 4150 diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero» (Cass. civ. n. 14667/2015).
IL REGOLAMENTO CE N. 261/2004 La Cassazione ricorda poi che il Regolamento CE n. 261/2004, che disciplina la compensazione e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, introduce poi una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento del vettore, ossia il ritardo, genera obblighi risarcitori. Al passeggero, sottolinea la Corte, è dovuto il diritto al rimborso del costo del biglietto, all'imbarco su di un volo alternativo, all'assistenza e ad una compensazione monetaria direttamente proporzionale alla durata del ritardo. Nulla dice, però, in ordine all'onere della prova per la durata dell'inadempimento.
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI Anche la Corte di Giustizia, continua la Terza Sezione, ha dichiarato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore sono assimilabili ai passeggeri di voli cancellati e pertanto possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004 (ex multis, CGUE 19 novembre 2009, C-402/07).
INFORMAZIONE TEMPESTIVA AL PASSEGGERO La Cassazione afferma poi che l'art. 5 del Regolamento, in caso di cancellazione del volo, prevede l'esonero dall'obbligo di risarcimento al passeggero anche nel caso in cui il vettore abbia tempestivamente avvertito il passeggero e non solo dunque nel caso in cui dimostri che tale inadempimento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, aggiungendo al comma 4 che «l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero sia stato avvertito, incombe al vettore aereo operativo».
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO La Cassazione dunque conclude affermando che tutte le discipline analizzate, congiuntamente applicabili, si basano sull'affermazione del principio di responsabilità del vettore aereo, presunzione superabile solo attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, e che si sottrae alla presunzione di responsabilità solamente il caso della cancellazione tempestivamente prevista e comunicata nel rispetto dei termini ex art. 5 Reg. Non tocca al passeggero quindi dimostrare l'inadempimento del vettore: l'allegazione è sufficiente.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione enuncia infine il seguente principio di diritto: «il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004»
La Suprema Corte cassa dunque la sentenza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di Roma. |