Ai fini della concessione della sospensione dell’atto il contribuente deve provare l’irreparabilità del danno
08 Febbraio 2018
Ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, costituisce “danno grave ed irreparabile” ciò che l'esecuzione causa con la distruzione o con la perdita delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità, in caso di successivo accoglimento del ricorso, di un suo reintegro in natura o per equivalente. |