Assegnazione della casa coniugale e azione di accertamento e condanna del terzo acquirente

Redazione scientifica
08 Febbraio 2018

Non interferisce con una situazione plurisoggettiva passiva la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione, la quale si rivolge esclusivamente verso l'occupante quale soggetto responsabile della violazione, ove sia intervenuta richiesta di consegnare la res oggetto di diritto reale altrui, a fronte dell'inefficacia del titolo che ne giustificava la detenzione.

Il caso. La vicenda trae origine da un ricorso vertente in materia di assegnazione della casa coniugale acquistata da un terzo e alla relativa richiesta di indennità di occupazione, per essere venuti meno i presupposti dell'assegnazione.

Separazione dei coniugi, assegnazione della casa familiare e iniziativa processuale del terzo acquirente. Dopo l'esame delle questioni relative alla natura del diritto, la Suprema Corte ha ritenuto necessario esaminare se l'azione di accertamento e condanna proposta del terzo, tesa a far emergere l'inefficacia del diritto stesso, debba rivolgersi contro entrambi gli originari coniugi o conviventi, oppure contro solo quello che tra essi occupi l'immobile. Tale questione rileva ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio, posto che il terzo acquirente ha agito nei soli confronti della ‘moglie' sia nel giudizio relativo al quantum (indennità di occupazione) sia nel giudizio di legittimità.

Litisconsorzio. In assenza di disposizioni di legge impositive di un litisconsorzio per opportunità, l'azione del proprietario volta a ottenere il rilascio del proprio immobile gravato da un mero diritto atipico di godimento, previo accertamento dell'inefficacia di quest'ultimo, ed eventuali statuizioni accessorie, non afferisce ad alcun rapporto sostanziale plurisoggettivo tale da necessitare il litisconsorzio. In particolare, non interferisce con una situazione plurisoggettiva passiva la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione, la quale si rivolge esclusivamente verso l'occupante (cfr. Cass. civ., n. 15367/2015) quale soggetto responsabile della crisi di cooperazione consistente nella violazione, ove sia intervenuta richiesta di consegnare la res oggetto di diritto reale altrui, a fronte dell'inefficacia del titolo che ne giustificava la detenzione.

Ovviamente, specifica il Collegio, resta la possibilità dell'intervento volontario dell'altro partner, ex art. 105 c.p.c..

Regolarità del contraddittorio. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Cassazione ha affermato la regolarità del contradditorio in quanto correttamente instaurato dal terzo acquirente nei soli confronti di colei che occupa l'immobile.

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