Attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale

La Redazione
03 Luglio 2017

L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la norma di comportamento n. 198: “Attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale”.

L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la norma di comportamento n. 198: “Attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale”.

L'Aidc specifica che la presunzione secondo cui, nel caso di ristretta compagine sociale, i maggiori redditi imponibili definitivamente accertati in capo ad una società di capitali si presumono attribuiti pro quota ai suoi soci può trovare applicazione solo qualora il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.

In assenza di una distribuzione (palese o occulta) del reddito non può mai esservi imposizione in capo ai soci dell'utile realizzato da una società di capitali.

La presunzione di cui si tratta può trovare applicazione solo e nei limiti in cui il maggior reddito accertato in capo alla società discenda da fattispecie che implicano una comprovata formazione di risorse finanziarie occulte, quindi da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti (oggettivamente inesistenti).

Viceversa, la presunzione non si applica quando il maggior reddito imponibile, accertato nei confronti della società, non sia chiaramente rappresentativo di una disponibilità finanziaria occulta che possa essere stata distribuita ai soci; in tali casi, infatti, manca del tutto il presupposto di imponibilità dei dividendi in capo ai soci ex art. 47 TUIR, rappresentato dalla percezione degli stessi.

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