CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, i requisiti della proroga 2018

La Redazione
08 Febbraio 2018

Il Ministero del Lavoro, attraverso la Circolare n. 2/2018, ha chiarito i requisiti e l'iter necessari affinché alle imprese con un organico superiore alle 100 unità venga concessa la proroga del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Il Ministero del Lavoro, attraverso la Circolare n. 2/2018 pubblicata nella giornata di ieri, ha chiarito i requisiti e l'iter necessari affinché alle imprese venga concessa la proroga del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), ai sensi dell'art. 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015 (“Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale”).

La Circolare in esame specifica che la concessione del trattamento riguarda le imprese con un organico superiore alle 100 unità e deve rappresentare la prosecuzione di un trattamento di CIGS già riconosciuto all'impresa richiedente nell'anno 2017.

L'istanza di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata telematicamente sull'applicativo cigsonline e può prescindere dalle disposizioni procedimentali di cui all'art. 25, D.Lgs. n. 148/2015.

Gli interventi previsti sono prorogabili :

  • per 12 mesi per il programma di riorganizzazione;
  • per 6 mesi per il programma di crisi aziendale.

In ogni caso, il limite complessivo di spesa è fissato a 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e il monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta spetta all'INPS, che trasmette mensilmente al Ministero del Lavoro i dati raccolti.

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