Responsabilità solidale dei danneggianti e possibilità per il danneggiato di chiedere l'integrale risarcimento ad uno solo
09 Febbraio 2018
IL CASO Un uomo, unitamente ai suoi genitori, conviene in giudizio un'Azienda Ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata somministrazione tempestiva di una terapia per l'ipertensione endocranica, che aveva determinato edema papillare con conseguente perdita quasi completa della vista. Il Tribunale accoglie solo parzialmente la domanda, accertando, previa CTU, una responsabilità della struttura ospedaliera nella misura del 10%.
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ La Corte territoriale, successivamente adita, accoglie parzialmente l'appello del danneggiato e con riferimento all'invalidità permanente nella misura del 60%, ritiene sussistente una responsabilità concorrente dei medici di altro ospedale per omesso trattamento anticoagulante e quella nella misura del 10% dei medici della struttura convenuta per il mancato trattamento dell'ipertensione endocranica. Dal momento che la domanda nei confronti della struttura ospedaliera a titolo di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. era stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, l'eccezione era da considerarsi tardiva. Il danneggiato ricorre ora in Cassazione, sulla base di due motivi.
IL PRECDENTE DI CASS. CIV. N. 4659/1997 La Suprema Corte ricorda ciò che già era stato affermato da Cass. civ. n. 4659/1997: l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ha come causa petendi l'illiceità del fatto allegato e l'imputabilità dello stesso al convenuto. Il fatto che sia ascrivibile a soggetti diversi, e che conseguentemente l'obbligazione risarcitoria del convenuto sia solidale ex art. 2055 c.c., non tocca nè il petitum «dato che la qualità di unico obbligato o di coobbligato non incide sulla debenza dell'intera prestazione», né la causa petendi, in quanto «la posizione debitoria del convenuto stesso rimane ancorata alla sua veste di autore dell'illecito, a prescindere dalla circostanza che sia causalmente riferibile anche al comportamento di altre persone».
DOMANDA NUOVA RISPETTO ALLA CAUSA PETENDI? Il danneggiato può dunque chiedere la condanna all'intero risarcimento del soggetto da lui originariamente convenuto oppure tale domanda, in quanto proposta in appello, deve essere considerata inammissibile? La Cassazione, per rispondere a questa domanda, ricorda il precedente di Cass. civ. n. 19934/2004, ove si legge che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta alcuna rinuncia alla solidarietà tra tutte le persone alle quali il fatto illecito può essere imputabile. La domanda non è dunque configurabile come nuova rispetto alla causa petendi: «la natura solidale sorge per la semplice imputazione congiunta responsabilità e cede solo dinnanzi ad una specifica rinuncia del creditore danneggiato».
PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte cassa quindi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili».
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